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5G e cancerogenesi, nuova Ordinanza del Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni

Di seguito il testo dell’Ordinanza N. 7 del 06/03/2020

OGGETTO: Sospensione della sperimentazione del 5G su tutto il territorio del Comune di Villa San Giovanni e sospensione del rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove stazioni radio-base ovvero di autorizzazioni per l’adeguamento di stazioni radio-base già esistenti alla nuova tecnologia 5G, anche delle autorizzazioni già concesse, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer.

IL SINDACO
Richiamato il principio di precauzione citato dall’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell ‘Unione Europea (ex art 174 del TCE) e regolato dalla Comunicaziòne COM/2000/2001 e del 2/2/2000 che stabilisce che “deve essere il rapporto tra le quantità di sostanze pericolose e gli effetti. Tuttavia, a volte è difficile o impossibile provare tale rapporto, ad esempio perché il nesso causale non è stato individuato al di là di ogni ragionevole dubbio… .Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell ‘ ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l’ipotesi più pessimista. Quando tali ipotesi si accumulano, vi è indubbiamente un’ esagerazione del rischio reale, ma, correlativamente, una certa garanzia che il rischio non venga sottovalutato”. Ha fatto applicazione di tale principio di precauzione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5887/2019. Ha ritenuto necessario che per ogni innovazioni della regolamentazione dell’installazioni radio base debba essere adotatta una modifica del Regolamento comunale in materia la sentenza del Consiglio di Stato n. 1028/2020.
Ricordato che i principi dell’ordinamento comunitario sono recepiti in ambito amministrativo dal nostro ordinamento con la Legge 241/90, principio cardine cautelativo che può essere legittimamente e responsabilmente invocato in quanto principio guida delle inevitabili incertezze scientifiche che abbiano un potenziale danno irreversibile sulla salute della comunità, a breve o a lungo termine per il quale non è attualmente possibile determinare il rapporto rischio/beneficio di sufficiente certezza;
Ritenuto di invocare il principio cautelativo in particolare per il rischio di un possibile danno alla salute a breve o a lungo termine causato dalla presenza di onde elettromagnetiche di nuova sperimentazione e di cui gli effetti nocivi sono ora individuati e valutati nella loro dimensione da ricerche scientifiche citate in questa istanza;Atteso che la L. 36/2001, in materia di elettrosmog si prefigge “di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, nonché la tutela dell’ambiente e del paesaggio, mediante la promozione sia dalla ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
Sottolineato che il D. Lgs 152/2006 all’art. 301 rende effettivo il principio di precauzione sul territorio italiano e ne dispone le misure cautelative in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente;

Considerato che, deve essere assicurato un alto livello di protezione, individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

Ritenuto che, le Autorità devono infonnarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il Comune, la Provincia, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché il Prefetto della Provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti:
gli articoli 50-54 del Decreto Legislativo TUEL (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) n. 267/2000, con cui il Sindaco è legittimato ad operare, quale Ufficiale del Governo, provvedimenti che prevengo ed eliminino “gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini art. 54 “Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale”;
gli articoli 216 e 217 del TULS (Testo Unico Leggi Sanitarie), con cui il Sindaco ha la facoltà di assumere un parere vincolante quando è in gioco la salute pubblica;
l’articolo 117 del D.L.G. 31/08/1998 n. 112, con cui può in quanto Autorità Sanitaria Comunale adottare provvedimenti d’urgenza;
gli articoli 195 e 196 TULS (Testo Unico Leggi Sanitarie) con cui ha l’obbligo di assumere una posizione di precauzione in merito all’utilizzo di onde elettromagnetiche e che non sono state tarate ed a noma per la salute pubblica;

Acquisito che:
la tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017, si aggiungerà agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la sostituzione nell’arco di pochissimo tempo e che la previsione di introduzione della nuova generazione di standard 5G è per il 2019-2020;
che dal 1 0 Gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all’asta dal Governo;
numerosi e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche, emessi da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrinologici e persino genotossici-tumorali e un aumento di fenomeni di elettrosensibilità nella popolazione;

il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessita di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

Ricordato che:
i piani del Governo prevedono una copertura del 5G sul 98% del territorio nazionale, non solo attraverso le cosiddette Smart City ma pure utilizzando parchi, aree naturali, zone di campagna e piccoli centri a bassa densità abitativa, per riuscire a servire il 99% della popolazione italiana;
secondo le previsioni e stando ad alcune dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dai vertici delle aziende del wireless, ciò potrebbe comportare l’innalzamento dei limiti di legge per la soglia d’irradiazione elettromagnetica dagli attuali e cautelativi ai più elevati e rischiosi a cui la popolazione potrebbe essere esposta 24 ore al giorno, 7 giomi su 7, comportando l’installazione di nuova infrastruttura tecnologica di rete, ovvero mini-antenne a microonde millimetriche quantificabili persino in milioni se una ogni pochi metri sui lampioni della luce, nei tombini dei marciapiedi, in cielo coi droni e in orbita nello spazio col Wi-Fi satellitare;

Atteso che:
le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate;
manca qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di miglia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

Ricordato che:
nei paesi industrializzati e occidentali sempre più cittadini negli ultimi decenni manifestano l’insorgenza di sintomi correlati all’esposizione ubiquitaria di campi elettromagnetici, definiti clinicamente e dalla letteratura scientifica come sintomi di ipersensibilità elettromagnetica, ovvero Elettro-Iper-Sensibilità o più comunemente meglio nota come Elettrosensibilità;
i più comuni sintomi sono mal di testa, eruzioni cutanee, difficoltà di concentrazione, insonnia, acufeni, tachicardia, stordimento e difficoltà digestive;
un considerevole numero di studi medico- scientifici internazionali ritiene l’elettrosmog una causa di quattro effetti fisiologici primari: la perdita di tenuta della barriera ematoencefalica, l’interferenza con la produzione di melatonina, la destabilizzazione della regolazione delle membrane cellulari e danni genetici.

Visto il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera
n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G); il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affèrmando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
•l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 ha organizzato a Praga un convegno su questa patologia con un rapporto finale pubblicato nel 2005 in cui l’Elettrosensibilità è definita come un fenomeno in cui gli individui avvertono gli effetti avversi sulla salute quando sono in prossimità di dispositivi Che emanano campi elettrici, magnetici o elettromagnetici;

Rappresentato che
•nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che l’ I novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche («alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». E qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuol introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G; e nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell ‘incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

Considerato che
•il 2 Marzo 2019 presso Vicovaro (Roma) s’è tenuto il 1 0 meeting nazionale STOP 5G, promosso dall’alleanza italiana STOP 5G, a cui hanno aderito numerose associazioni e comitati di malati e preso parte note figure di riferimento della medicina e della scienza italiana e che dall’assise ne è poi uscito un consenso in una risoluzione in cui si chiede al Ministro della Salute di promuovere uno studio preliminare nazionale sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G presso un ente indipendente e privo di conflitti d’interessi con l’industria, valutata la disponibilità dell’Istituto Ramazzini e di istituire una commissione di vigilanza permanente per il monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici, individuando membri della scienza e medicina indipendente, un coordinamento tra le associazioni dei malati. Alla campagna “stop 5 G” hanno già, con diverse forme, aderito oltre 150 enti ed in particolare e solo a titolo esemplificativo la Regione Marche e la Regione Toscana, le Province di Trento, Bolzano e BAT e centinaia di Comuni grandi, medi e piccoli;
Considerato che l’ ARPA è l’Ente adibito a rilasciare il parere tecnico in merito alla compatibilità di un progetto inerente la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti, attraverso la verifica dei campi elettromagnetici;

Ricordato che:
•il Comune è l’ente competente in ambito tetTitoriale al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione;
•spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
•spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Vista la Deliberazione n. 2 del 27/02/2020 del Consiglio comunale di Villa San Giovanni che ha impegnato l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente per sospendere la sperimentazione del 5G sul territorio amministrato, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo;

CONSIDERATO che conseguentemente è necessario sospendere la sperimentazione del 5G su tutto il territorio comunale e il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove stazioni radio-base ovvero di per l’adeguamento di stazioni radio-base già esistenti alla nuova tecnologia 5G RITENUTO che sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

VISTO il testo unico degli enti locali 267/2000 art. 50 comma 5, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA
Per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende interamente riportato, la sospensione della sperimentazione del 5G su tutto il territorio comunale e la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove stazioni radio-base ovvero di autorizzazioni per l’adeguamento di stazioni radio-base già esistenti alla nuova tecnologia 5G, anche delle autorizzazioni già concesse, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall ‘International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall ‘Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo;

DISPONE
a cura del messo comunale la notifica di copia della presente a tutti i Settori dell’amministrazione per i provvedimenti di competenza.
Di trasmettere copia della presente a: – Prefettura di Reggio Calabria;
-Ministero della Salute;
-Ministero dell’Ambiente;
-Ministero dello Sviluppo Economico MISE;
-Istituto Superiore Sanità di Roma;
-ARPACAL – Calabria; – CORECOM Calabria;
-ASP di Reggio Calabria.
-Regione Calabria – Assessorato alla Sanità;
-Regione Calabria — Assessorato all’Ambiente.
Incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 04/08/1990, n. 241 e s.m.i., si informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla notifica al T.A.R. della Calabria, ovvero, entro il termine di 120 gg. dalla notifica al Presidente della Repubblica.

Qui il testo dell’Ordinananza nr.7 del sindaco f.f. D.ssa Maria Grazia Richichi
Del 5 Marzo 2020
Numero protocollo 6718