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Annullamento autorizzazione Stazione Radio Base Pezzo. Grazie alla sinergia dei comitati cittadini e l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni

I Comitati cittadini No Antenne Si Salute,  Co.Sa.Vi., con il supporto dell’esperto Dr. Raffaele Naccarato, producendo istanze e documentando in modo completo che l’autorizzazione per la stazione radio base su Viale Rocco La Russa non poteva essere concessa in quanto non conforme al Regolamento Comunale vigente, hanno ottenuto un risultato fondamentale per la tutela della salute della cittadinanza Villese, in modo particolare per i tanti cittadini del quartiere di Pezzo e bambini-alunni che frequentano le scuole di quel quartiere.
Grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, in modo particolare con il Sindaco FF D.ssa Mariagrazia Richichi e con l’Assessore all’Ambiente Pietrone Caminiti che hanno raccolto il nostro appello, si è arrivato a questo importante risultato.
Adesso occorre non ritardare oltre per la definizione del catasto degli impianti e del piano di collocazione delle stazioni radio base lontano da siti sensibili ed a tutela della salute della collettività Villese.
Grazie anche alla stampa ed ai mezzi di comunicazione, in modo particolare alle corrispondenti dei quotidiani locali, che da sempre stanno tenendo alta l’attenzione su un tema così importante.

Non siamo contrari al progresso ma rispettosi delle regole.


Di seguito uno stralcio della Determina del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni – Settore Patrimonio – SUAP Pianificazione Territoriale

Oggetto: provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela del silenzio-assenso avente natura provvedimentale formatisi su procedimento amministrativo ad istanza di parte individuato in istanza di autorizzazione unica autorizzazione ai sensi degli art 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche D.lgs 259-03 smi per la realizzazione di nuova SRB iliad italia spa da ubicare nel comune Villa San Giovanni (RC) via Rocco Larussa n. 240 codice univoco SUAP 1319.

Premesso che:
-la società Iliad Italia Spa, sede legale in Via Francesco Restelli n.1/A, Milano, in data 14.04.2020, presentava allo Sportello SUAP codice univoco 1319,istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ( D. Lgs 259/03 s.m.i.), per la realizzazione di Nuova S.R.B. Iliad ItaliaSpa da ubicare nel comune Villa San Giovanni (RC), Via Rocco Larussa n. 240Codice RC89018_004;
-in data 05/10/2020, ai sensi dell’art 7 del DPR 160/2010 e degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, attraverso il portale SUAP, è stata indetta Conferenza di Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, al fine di avviare gli endo-procedimenti finalizzati al completamento dell’iter procedurale;
-il parere delle Amministrazioni coinvolte rappresentava elemento vincolante per l’emanazione del provvedimento finale;
-il termine perentorio assegnato per esprimere i pareri in modalità asincrona era stato quantificato in 30 giorni dalla data di indizione della conferenza, nella fattispecie 04/11/2020;
-l’Arpacal – Dipartimento di RC –Servizio Radiazioni e Rumori, con nota prot. 21631 del 25.06.2020 esprimeva parere favorevole;
-la Città Metropolitana di Reggio Calabria,con nota prot.67594 del 16.10.2020 rilasciava autorizzazione paesaggistica;
-Entro il termine previsto dalla conferenza, non veniva rilasciato permesso di costruire comunale, da parte del competente ufficio;

Dato atto che,ai sensi dell’art 14-bis comma 2 lettera c della legge 241/1990 e ss.mm.e ii.,la mancata comunicazione di determinazioni da parte degli Enti coinvolti all’interno del procedimento di conferenza di servizi entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;

Considerato pertanto che, in virtù di quanto sopra espresso, il silenzio sul procedimento, acquisiva valenza provvedimentale di assenso all’autorizzazione richiesta dalla società ILIAD Spa, ai sensi art.87 bis del D.Lgs.259/03 e dell’art.14 bis comma 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Considerato che, in seguito a silenzio-assenso, la Società Iliad Spa, produceva sul portale SUAP, comunicazione di inizio lavori, in data 02/12/2020, al fine di realizzare S.R.B. Codice RC89018_004 –VILLA SAN GIOVANNI CENTRO, ubicata nel Comune di Villa San Giovanni (RC) in Via Rocco La Russa n.240 (ex via Ammiraglio Curzon), individuata nel NCEU Villa San Giovanni Sez A, Foglio 01, Particella 398;

Dato atto che, in data 05/01/2021, prot.227, il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale, inoltrava ad Iliad SpA, diffida ad adempiere all’inizio dei lavori, stante la necessità di ottemperare a disposizione regolamentare comunale vigente, rappresentata in particolare nel caso specifico, da obbligatorietà di acquisizione di parere, seppur non vincolante, Gruppo di Valutazione, di cui all’art.7 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

Visto il ricorso presentato al TAR-sez.staccata di Reggio Calabria da Iliad Italia Spa avverso la suddetta diffida;

Vista l’ordinanza n. 25/2021 con la quale il TAR, accogliendo l’istanza cautelare inoltrata da Iliad Spa sospende l’efficacia della diffida prodotta dal Comune di Villa San Giovanni;

Considerato che con nota prot.3981 del 12/02/2021, ILIAD SpA, comunicava la ripresa dei lavori relativa alle opere sopra citate, a far data dal 15/02/2021;

Dato atto che, in data 14/01/2021, si è riunito il Gruppo di Valutazione di cui all’art.7 del Regolamento Comunale S.R.B. approvato con Delibera C.C. n.55 del 18/11/2013, al fine di emanare parere obbligatorio ma non vincolante relativamente alla procedura autorizzativa per Progetto di installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare Sistema UMTS900/LTE2100/LTE2600 ILIAS, Codice Impianto RC89018_004, riscontrando la difformità del progetto presentato da Iliad Spa, rispetto ad una delle prescrizioni riportate all’art.8 del vigente Regolamento Comunale, derubricato Criteri per la localizzazione degli impianti. Aree sensibili.

Dato atto che, in particolare, ai sensi del comma 11, lett.a) del su citato art 8 del regolamento, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nelle Aree Sensibili, intendendo per area sensibile, qualunque sito pubblico e/o di interesse pubblico e sua pertinenza esterna adibita stabilmente alla permanenza di persone e che rientrano tra le categorie di aree sensibili, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, per le quali, il regolamento prevede una distanza minima di installazione di nuove SRB, non inferiore a 300 ml;

Esaminato lostato dei luoghi e riscontrato che nella realtà, il progetto di installazione di nuova S.R.B. prevedeva una distanza in linea d’aria inferiore a 300 ml ( circa 150 ml da edificio scolastico attualmente in funzione, denominato Infanzia Pezzo e circa 130 mlda edificio scolastico attualmente in corso di ristrutturazione, denominato Primaria Pezzo);

Richiamato il documento prodotto da Iliad SpA sul SUAP, ai fini dell’ottenimento del parere ARPACAL, Analisi di Impatto Elettromagnetico, in cui al punto 4 Descrizione dell’area e punto di installazione, si attesta erroneamente l’assenza di edifici sensibili, quali strutture sanitarie e complessi scolastici, nel raggio di 300 metri dalla SRB in progetto;

Dato atto
pertanto che, in seguito ad istruttoria condotta sulla pratica, il Gruppo di Valutazione esprimeva parere contrario all’installazione della SRB precedentemente individuata;

Riscontrati, pertanto, nel corso dell’ulteriore esame istruttorio della pratica presentata da Iliad SpA, i presupposti formali per l’annullamento d’ufficio in autotutela del silenzio-assenso avente natura provvedimentale concretizzatasi in autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche ( d. lgs 259/03 s.m.i.), per la realizzazione di nuova S.R.B. Iliad Italia SpA da ubicare nel comune di Villa San Giovanni (RC), Via Rocco Larussa n. 240, ai sensi dell’art.21-octies e 21-nonies della Legge n.41/90 e ss.mm.ii., per errata rappresentazione dei fatti e violazione di specifica disposizione regolamentare;

Rilevato che, ai sensi dell’art.21-octies, comma 2, non si procede a comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, la natura del presente provvedimento ed il contenuto dello stesso, basandosi su accertamento di dati oggettivi ed inconfutabili e su applicazione degli stessi al dispositivo regolamentare comunale, non potrebbero essere diversi da quelli concretamente adottati, anche in seguito a ricevimento di osservazioni da parte del soggetto destinatario il presente provvedimento;

CONSIDERATO pertanto:
a)Che occorre inoltre evidenziare che il Piano di localizzazione degli impianti, presentato da ILIAD S.p.A. in data 26/03/2020, non è stato preventivamente approvato, da parte dell’organo competente dell’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ai sensi dell’art.6 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

b)Che nel corso dell’istruttoria relativa al procedimento conclusosi con silenzio-assenso, è stato acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Gruppo di Valutazione, di cui all’art.7 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013, che si è espresso negativamente, accertando il mancato rispetto della distanza minima prevista per regolamento della SRB da edifici sensibili;

c)Che l’incompatibilità della collocazione della Stazione Radio Base prevista da Iliad S.p.A., rispetto all’esistenza di Aree sensibili, di cui all’art.8, comma 11 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013è da ravvisarsi in accertamento di distanza pari a circa 150 ml da edificio scolastico destinato a scuola materna comunale attualmente in funzione ed a circa 130 ml da edificio scolastico destinato a scuola primaria attualmente in ristrutturazione, rispetto alla prevista installazione;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del Settore firmatario dell’atto medesimo;

Considerato che per ragioni di opportunità, considerando primariamente la tutela della salute pubblica e l’interesse pubblico, con particolare riferimento all’utenza scolastica, si è ritenuto utile di provvedere in merito;

Considerata, pertanto la ricorrenza di vizi di legittimità del provvedimento finale emesso (violazione di legge/regolamento comunale), nonché considerato rilevante e prevalente l’interesse pubblico da tutelare rispetto a quello della conservazione dell’atto emesso;

Tutto quanto innanzi premesso, evidenziato e considerato, la sottoscritta Responsabile del Settore, in virtù dei presupposti di fatto e di diritto sopra specificati e delle risultanze istruttorie;

Visti: L’art.21-octies e l’art.21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Il Regolamento Comunale Stazioni Radio Base –Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;L’art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.).

DETERMINA

 
1.Di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
2.Di annullare d’ufficio in autotutela, per le motivazioni sopra riportate, il silenzio-assenso avente natura provvedimentale, formatisi in seguito a conferenza di servizi asincrona ed in modalità telematica, indetta ai sensi dell’art.14-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e concretizzatisi in Autorizzazione ai sensi degli artt.87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/03 e ss.mm.ii.) –per la realizzazione di nuova S.R.B. Iliad italia Spa da ubicare nel Comune di Villa San Giovanni (RC), via Rocco Larussa n. 240, codice univoco SUAP 1319.ai sensi dell’art.21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra specificate e di seguito riepilogate:

a. Errata rappresentazione dei fatti, in relazione a quanto dichiarato ad ILIAD S.p.A. nella documentazione prodotta ai fini dell’istruttoria, circa la distanza del realizzando impianto rispetto ad edifici sensibili, presenti nelle vicinanze;

b. Incompatibilità della collocazione della Stazione Radio Base prevista da Iliad S.p.A. , accertata in seguito ad istruttoria e confermata dall’espressione di parere negativo del Gruppo di Valutazione di cui all’art.7 del vigente Regolamento Comunale, rispetto all’esistenza di Aree sensibili (edificio scolastico comunale destinato a scuola infanzia ed edificio scolastico comunale destinato a scuola primaria, posti a distanza inferiore di 300 metri rispetto alla prevista installazione), di cui all’art.8, comma 11 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

c. Incompatibilità della collocazione della Stazione Radio Base prevista da Iliad S.p.A. ed al momento legittimata da silenzio-assenso avente natura provvedimentale, con il dispositivo previsto dai commi 3, 5 e 6 dell’art.8 del su citato Regolamento, secondo i quali: Comma 3: Gli impianti per la telefonia cellulare devono, in via prioritaria, essere collocati su aree o immobili di proprietà comunale ed aventi destinazione non residenziale;

ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili o aree a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma 5;
Comma 5: Gli impianti, ove non collocabili su aree pubbliche, devono essere preferibilmente localizzati in aree industriali agricole, boschive, ecc. coni seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.);
Aree di rispetto cimiteriale;
Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi;

Comma 6: L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del nulla-osta del Gruppo di Valutazione.

Pertanto si ravvisa l’assenza di approvazione della localizzazione individuata nell’istanza di autorizzazione, da parte del Consiglio Comunale, fermo restando il parere negativo emanato dal Gruppo di Valutazione.
Superiore interesse pubblico ravvisato nella necessità di individuare la collocazione più idonea per gli impianti di nuova installazione, limitando al minimo i potenziali danni per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alla popolazione scolastica ed anche, in seconda istanza, nel danno estetico e di immagine che le installazioni possono cagionare;

Di dare atto che il presente atto non assume rilevanza contabile.

Per la Determina clicca qui