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Area Metropolitana di Reggio Calabria

Area Metropolitana di Reggio Calabria – Approvate le Aliquote e tariffe per l’anno 2019: assicurazione RC auto, canone COSAP e IPT

L’anno 2019, il giorno trenta del mese di gennaio  nella sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Vicesindaco Mauro Riccardo con l’assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa , adotta la seguenti deliberazioni: Aliquote e tariffe per l’anno 2019, canone per l’ occupazione degli spazi e aree pubbliche COSAP e imposta provinciale di trascrizione IPT.

 

Aliquote e tariffe per l ‘anno 2019: imposta provinciale di trascrizione IPT

Il Sindaco Metropolitano Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;

il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: Favorevole;

 

Richiamato  

il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

           Visti:

  • l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … omissis … f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
  • l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; …omissis..;

 

  • l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive mm. ii. che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
  • l’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;
  • l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che recita: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”;

 

  • l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale al punto e) stabilisce che al Bilancio di Previsione debbono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

  • l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che sancisce che gli enti locali devono deliberare le proprie tariffe e aliquote entro la data fissata dalle norme statali per il bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine sopra richiamato;
  • l’art. 54 della citata L. 388/2000, come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale della fiscalità locale – del 9 febbraio 2001 n. 2/FL ha disposto che le Province notifichino la copia autentica delle deliberazioni istitutive o modificative delle misure d’imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività, al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione dell’IPT;
  • l’art. 56, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/97, relativamente all’Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli chieste al Pubblico Registro Automobilistico – di seguito più brevemente denominata I.P.T. -, recita: “L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nei termini di cui all’art. 54, fino ad un massimo del 30% ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. … omissis …” (come modificato dall’articolo 1, comma 154, della legge 27/12/2006, n. 507);
  • l’articolo 17, comma 6 e 7 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 e l’articolo 1, comma 12 della legge 14 settembre 2011, n. 148 avente ad oggetto il riordino dell’Imposta Provinciale di Trascrizione;
  • l’articolo 1, comma 12, della l. 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione dei commi 6 e 7 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68, ha previsto la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, stabilendo che: “Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell’imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA”;
  • il D.M. 27 novembre 1998, n. 435, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione”;

    Considerato che

  • il Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2018 ha comunicato: “Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
  1. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” ;

il Ministero dell’Interno in data 24 gennaio 2019 ha ulteriormente comunicato “La Conferenza DPR n.445/2000 è conservato presso l’Ente Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il relativo decreto del Ministero dell’interno è incorso di perfezionamento.”;

  • la necessità, ai fini degli equilibri di bilancio, confermare, anche per l’anno 2019, la
  • dal 2010 si è realizzata una consistente riduzione delle risorse finanziarie delle province, oggi
  • il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2019/2021 della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in fase di definizione.

Dato atto che città metropolitane, che ha indotto gli enti locali ad utilizzare al massimo la leva tributaria;

Ravvisata la maggiorazione del 30% della tariffa di base stabilita dal D.M. n. 435 del 27 novembre 1998 sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.) di cui al regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 29 maggio 2008 e di notificare la presente deliberazione all’Automobile Club di Reggio Calabria – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Reggio Calabria – in quanto Ente che provvede alla riscossione dell’I.P.T. per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

  1.  

 

 

 

Canone per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 17:05, nella sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Vicesindaco Mauro Riccardo con l’assistenza e partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa , adotta la seguente deliberazione.

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;

il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: Favorevole;

 

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

          Visti:

  • l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … omissis … f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
  • l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; … omissis …”;
  • l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive mm.ii. che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
  • l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati: “c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
  • l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che sancisce che gli Enti locali devono deliberare le proprie tariffe e aliquote entro la data fissata dalle norme statali per il bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, pur che entro il termine sopra richiamato;
  • l’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;
  • l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che recita: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”;
  • l’articolo 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il quale dispone che le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento di un canone in base a tariffa;
  • la delibera n. 561 del 21 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto “Regolamento e tariffe per le concessioni, licenze stradali, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di proprietà provinciale e per la pubblicità, per l’applicazione e la riscossione del canone di concessione (C.O.S.A.P.) ; 

          Considerato che

  • il Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2018 ha comunicato: “Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” ;
  • il Ministero dell’Interno in data 24 gennaio 2019 ha ulteriormente comunicato “La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il relativo decreto del Ministero dell’interno è incorso di perfezionamento.”;
  • il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2019/2021 della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in fase di definizione. Dato atto che dal 2010 si è realizzata una consistente riduzione delle risorse finanziarie delle province, oggi città metropolitane, che ha indotto gli enti locali ad utilizzare al massimo la leva tributaria;
  • Ravvisatala necessità, ai fini degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l’anno 2019, le tariffe per l’applicazione del Canone per l’Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche – COSAP” da applicare nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui al regolamento approvato con delibera del 21/10/2003, n. 561;
  • ’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che recita: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”;
  • l’articolo 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il quale dispone che le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento di un canone in base a tariffa;
  • la delibera n. 561 del 21 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto “Regolamento e tariffe per le concessioni, licenze stradali, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di proprietà provinciale e per la pubblicità, per l’applicazione e la riscossione del canone di concessione (C.O.S.A.P.);

          Considerato che

  • il Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2018 ha comunicato: “Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;
  • il Ministero dell’Interno in data 24 gennaio 2019 ha ulteriormente comunicato “La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il relativo decreto del Ministero dell’interno è incorso di perfezionamento.”;
  • il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2019/2021 della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in fase di definizione. Dato atto che
  • dal 2010 si è realizzata una consistente riduzione delle risorse finanziarie delle province, oggi città metropolitane, che ha indotto gli enti locali ad utilizzare al massimo la leva tributaria;

           Ravvisata

  • la necessità, ai fini degli equilibri di bilancio, conferma anche per l’anno 2019, le tariffe per l’applicazione del Canone per l’Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche – COSAP” di applicare nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui al regolamento approvato con delibera del 21/10/2003, n. 561.

 

 

Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi per l’anno 2019: imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (rc auto)

Il Sindaco Metropolitano Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014 Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;

il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: Favorevole;

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

 

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

          Visti:

  • l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … omissis … f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
  • l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggio dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; …omissis …;”;
  • l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive mm. ii. che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
  • l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale, al punto e), stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati: “e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
  • l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che sancisce che gli enti locali devono deliberare le proprie tariffe e aliquote entro la data fissata dalle norme statali per il bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine sopra richiamato;
  • l’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;
  • l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che recita: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”;
  • l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è attribuito alle province;
  • l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale dispone che: “a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province”;
  • l’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale dispone che l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RC Auto) è pari al 12,5 per cento e le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali; Richiamate
  • la delibera di Giunta Provinciale del 30 dicembre 2014, n. 311, con cui è stata stabilita l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità Civile (RC Auto) in misura pari al 16,00 per cento;
  • le delibere di Giunta Provinciale e del Sindaco Metropolitano succedutesi alla sopra richiamata con le quali è stata confermata l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RC Auto) in misura pari al 16,00 per cento;
  • la risoluzione n. 2 del 16 giugno 2011 del Ministero dell’Economia ha chiarito che le eventuali delibere di conferma delle aliquote della Responsabilità Civile (RC Auto) non necessitano della pubblicazione sul sito informatico del Ministero;
  •           Considerato che

  • il Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2018 ha comunicato: “Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” ;
  • il Ministero dell’Interno in data 24 gennaio 2019 ha ulteriormente comunicato “La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il relativo decreto del Ministero dell’interno è incorso di perfezionamento.”;·il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2019/2021 della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in fase di definizione. Dato atto che·dal 2010 si è realizzata una consistente riduzione delle risorse finanziarie delle province, oggi città metropolitane, che ha indotto gli enti locali ad utilizzare al massimo la leva tributaria;

Ravvisata la necessità, ai fini degli equilibri di bilancio, di confermare, anche per l’anno 2019, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RC Auto) stabilendola pari al 16,00 % (sedici/00 per cento) come consentito dall’articolo 17, comma 2, della D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

 

 

Allegati:

Per deliberazione della misura delle aliquote e tariffe per l’anno 2019: imposta provinciale di trascrizione IPT clicca qui.

Per la deliberazione della misura delle aliquote e tariffe per l’anno 2019: COSAP – canone per l’ occupazione degli spazi e aree pubbliche clicca qui.

Per la deliberazione della misura delle aliquote dei tributi per l’anno 2019: imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto) clicca qui.