Pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Campo Calabro (RC) il Bando di concorso e modulo di domanda per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
E’ stato il Settore Vigilanza dell’Ente comunale di Campo Calabro ad approvare con giusta Determina n. 8 del 22 gennaio 2024 il Bando di concorso e il modulo di domanda per la formazione della graduatoria permanente.
L’Iter burocratico del Bando di Concorso per la formazione di una graduatoria per gli alloggi popolari
Il primo passo fu adottato dal Consiglio comunale con la delibera n. 29 del 14 dicembre 2023, esecutiva, approvando il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025. Successivamente, con deliberazione del C.C. n. 37 del 28 dicembre 2023, esecutiva, approvò il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023-2025.
In seguito, con la Delibera di Giunta comunale n. 109 del 30 novembre 2023, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), individuando i servizi, cui sono state assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione, nelle stesse aree in cui è strutturata l’organizzazione del comune, il piano della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione, assegnando al responsabile del servizio Vigilanza la dotazione finanziaria.
Nel corso del 2020 la Commissione Alloggi di E.R.P. del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria ha formato la graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Campo Calabro e pubblicata in Albo pretorio dell’Ente comunale nel 2021.
Il Comune di Campo Calabro in data 16 settembre 2020 aveva pubblicato il bando di concorso integrativo per la formazione della graduatoria generale utile per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge Regionale 32/96), che stabilisce che ogni due anni il Comune debba pubblicare il bando per l’assegnazione.
Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Requisiti
I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale) cui si riferisce il bando integrativo di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizi in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto , uso e comodato d’uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell’articolo 4 , alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d’uso abitazione su un alloggio improprio e/o antigienico di cui all’articolo 5 semprechè tali condizioni siano certificate dall’autorità competente (Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera a) della Legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone – mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone – mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone – mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone. – art. 4, Legge Regionale n. 32/1996).
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati – in qualunque forma concessi – dallo Stato o da Enti Pubblici sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza
dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l’assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge regionale n. 32/1996, così come modificato dalla legge regionale n. 57/2017 (Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse.
f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, l’alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l’intimazione di rilascio dell’alloggio stesso da parte dell’Ente gestore;
f-bis) assenza di occupazione “senza titolo” di un alloggio di ERP.
g) il versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell’art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l’assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963.
Canone di Locazione
Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l’applicazione delle modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull’equo canone, per fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle fasce A1 e A2 dell’art. 35 della Legge regionale n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).
Presentazione delle domande
La domanda per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale. Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.
I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata con A.R. al Comune di Campo Calabro la domanda sottoscritta con firma autenticata nelle forme di Legge, con allegati documenti obbligatori richiesti attestanti le condizioni autocertificate, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Documenti da allegare alla domanda in caso di appartenenza a particolari categorie speciali
I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre (3) mesi dalla data del bando sono i seguenti:
I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all’assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani – art. 21, Legge regionale n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio o certificato di avvenuta effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.
I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all’assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie – art. 3 Legge 5.2.1992, n. 104. Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.
Per i relativi allegati e per ulteriori informazioni visitare la sezione Albo pretorio del portale istituzionale del Comune di Campo Calabro.