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Covid-19 Ordinanza del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni del 14 Marzo


Si riporta di seguito l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 14/03/2020 del sindaco f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi del Comune di Villa San Giovanni

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTA l’Ordinanza n. 3/2020 del Presidente della Regione Calabria “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

PRESO ATTO
che nel territorio di Villa San Giovanni c’è un accertato caso di COVID- 19, per il quale è già stata emessa Ordinanza;

RAVVISATA
l’esigenza di tutelare la salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO
l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “ln particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale. “;

ORDINA
A tutta la cittadinanza, di restare in gasa, di uscire solo per approvvigionamenti alimentari, farmaceutici, per comprovatc ragioni lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per esigenze di salute, nel rispetto delle disposizioni anti- contagio, mantenendo la distanza di almeno 1 mt,

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
La trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Reggio Calabria:
>All’ASP di Reggio Calabria;
>Alla Regione Calabria;
>Polizia Locale di Villa San Giovanni ;
>Alla Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni;
>Al Commissariato di Villa San Giovanni;
>Alla Tenenza Guardia di finanza di Villa San Giovanni; Alla Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni.

AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato, provvedendo altresì a segnalare il reato alla Prefettura per l’attivazione delle conseguenti procedure con il personale deputato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.