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Ecco l’Ordinanza della Regione Sicilia che limita gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa

Si riporta di seguito l’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dell 08.04.2020 della Regione Sicilia

Visto l’art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “ Istituzione del servizio sanitario nazionale ” e, in particolare, l’art.32 che dispone “ il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni ”, nonché nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Visto
l’articolo 3, comma 6 bis e l’articolo 4 d el decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID 19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio d ei ministri del 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 de l 23 febbraio 2020;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, rec ante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55
del 4 marzo 2020;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “ allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID 19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, dispone il “ divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spost arsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative de, decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Visto
il decreto legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, secondo cui ” per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID 19, … possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 “, nonchè il successivo articolo
3, comma 1, che conferisce alle Regioni “ in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso ” di introdurre misure ulteriormente

Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 aprile 2020 che, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di contenimento,
dispone : 1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro del la salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020.  
La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di
ogni tipo;»

Viste
le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, n°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020,
n° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020 , n°12 del 29.03.2020, n°13 dell’1.4.2020 e n°14 del 3.4.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai
sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19, nonchè le successive note interpretative dell’Ordinanza n°11;

Visto
il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il
precedente decreto del 18 marzo 2020;

Rilevato
in modo particolare, che l’articolo 2 del decreto del Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 18 marzo 2020 dispone che “ gli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forse dell’Ordine e alle Forse Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovati esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”;

Considerato
che  l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato azione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  per sei mesi,  lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato
che un recentissimo studio (“che un recentissimo studio (“Substantial undocumented infection facilitates the rapid Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination  of novel coronavirus (SARSn of novel coronavirus (SARS–CoV2)CoV2)” di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin ” di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica  http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) dimostra che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) é completamente asintomatica e che la misura dell’isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione “grave” della malattia nei soggetti contagiati, come é dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, é pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame; 

Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania,  con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione,  avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici dell’ASP, che, la situazione epidemiologica in a situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni,  sebbene sia apprezzabile una diffusione del contagio inferiore rispetto ad altre parti del territorio nazionale,  consentendo ciò di attribuire un effetto positivo alle diverse misure adottate a livello regionale volte a ridurre la circolazione delle persone;

Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze economiche,  aziendali e statistiche dell’Università di dell’Università di Palermo ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per Palermo  per contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati contrastare il diffondersi del contagio, alla luce dei dati raccolti sull’andamento dell’epidemia si dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l’obiettivo di “zero contagi” solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore;mantenere le restrizioni in vigore;

Considerato che nel periodo delle festività pasquali,  nonostante le già previste misure limitative delle c.d.delle c.d. “gite fuori porta”,contenute nei più ampi limiti agli spostamenti consentiti solo per motivi di assoluta urgenza, di lavoro e sanitari,  è più elevato il rischio di un aumento non controllato degli spostamenti delle persone;

Ritenuto che quanto rappresentato e le proiezioni  sulla prosecuzione dei contagi impongono di accentuare tutte le limitazioni, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione del contagio;

Dato atto che rimangono in vigore tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza contingibile e urgente  n°14 del Presidente della Regione.

ORDINA

Art. 1

Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti:
a) all’uso costante di mascherina;
b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.

Art. 2
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.

Art.3
Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico.Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.

Art. 4
La chiusura domenicale e nei giorni festivi, di cui all’articolo 5, comma 1,  dell’Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del Presidente della Regione, si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.

Art. 5
Ai sensi del decreto n.145/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,  di concerto con il Ministro della Salute, gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi  nella fascia oraria dalle 6 alle 21.

Detti spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari,nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.

Il Coordinatore dell’Unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP competente territorialmente, provvede a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San  San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. A tale fine, il Coordinatore è autorizzato ad assumere dai propri Albi,  costituiti a seguito di avviso pubblico per effetto della delibera della Giunta di governo n. 84 del 12 marzo 2020, un adeguato numero di medici.
Detto personale, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale,  è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.

Art. 6
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al trasmessa al Presidente Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Comuni. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione,  ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato  entro il termine di giorni centoventi.il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione Sicilia Musumeci

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