Search
Close this search box.
Categorie
News

Iscrizione all’albo degli scrutatori del Comune di Villa San Giovanni. Ecco i termini.

Avviso formazione e iscrizione all’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Villa San Giovanni

Il Sindaco f.f.
Visto che ai sensi dell’art. 1, della legge 8.03.1989, n. 95, come modificato dall’art. 9, della legge 30.04.1999, n.120, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

Invita
Gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre 2020 presso questo Comune.

Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)essere elettori del Comune;
b)avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.*

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro.

(*) Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, non possono esercitare le funzioni di scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a)coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato i 70 anni di età;
b)i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
c)gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.