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Lungomare di Villa San Giovanni. Nuova Ordinanza sindacale

Si riporta di seguito l’Ordinanza sindacale n. 276 del 10/05/2020 del Comune di Villa San Giovanni

IL SINDACO f.f.
Richiamata la propria ordinanza n.203 del 30/04/2020 con la quale è stata revocata l’ordinanza n.16 del 17/03/2020, consentendo di svolgere con decorrenza 4 maggio 2020, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, nel Lungomare Cenide Fata Morgana, in Via Columna Reghina , Via Giovanni Trecroci;

Considerato che è necessario, a tutela della salute pubblica, obbligare, durante la predetta attività motoria, ad utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi aperti in presenza di altre persone anche se dello stesso nucleo familiare ed in tutte le occasioni nelle quali non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, peraltro come disposto dal DPCM 26/04/2020 ed in altre ordinanze comunali;

Ritenuto di dover provvedere in merito, integrando l’ordinanza n. 203 del 30/04/2020;.

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA
L’ordinanza n. 203 del 30/04/2020 è modificata così come di seguito: “è consentito svolgere, con decorrenza 4 maggio 2020, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, nel Lungomare Cenide Fata Morgana, in Via Columna Reghina, Via Giovanni Trecroci e che vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine o altri indumenti che coprano bocca e narici).
L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie riguarda tutto il territorio comunale, in presenza di altre persone, anche se dello stesso nucleo familiare ed in tutte le occasioni nelle quali non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza.

AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a violazione alla predetta ordinanza comporta la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 3.000 , come previsto nell’ art 4 del d.l. 25 marzo 2020 , secondo le modalità della legge 689/1981 in combinato disposto con l ‘ art 202 comma 1 e 2 del d lgs 30 aprile 1992, n 285;

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale
la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale
di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni;
Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni e Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni all’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni;
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  

Il Sindaco f.f Dr.ssa Maria Grazia Richichi

Clicca qui per l’Ordinanza