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Molo Croce Rossa Villa San Giovanni. Regolamento di utilizzo

Regolamento di utilizzo aree molo sottoflutto in localita’  “Croce Rossa” di Villa San Giovanni
Anche le barche aventi una dimensione inferiore ai 6 metri in lunghezza potranno essere ospitate in aree appositamente destinate.

Molo Croce Rossa Villa San Giovanni. Regolamento di utilizzo
Norme Generali
Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni, disciplina l’uso delle aree interne al molo di sottoflutto e la somministrazione di servizi nell’’area denominata “Molo di Croce Rossa”, in localita’ Pezzo di Villa San Giovanni, lungomare Cenide. D’ora in avanti indicato anche come “Porticciolo” e si applica a tutti gli Utenti e ai fruitori del porticciolo.
Per “porticciolo” si intende il compendio costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato a Villa San Giovanni, localita’ Pezzo, confinante ad est con il lungomare Cenide dalla coordinata 38°13’28.17″N 15°38’1.54″E alla coordinata 38°13’42.88″N 15°38’8.26″E, a sud con l’area portuale ed a nord con l’arenile adibito a spiaggia libera, cosi come meglio identificato nelle allegate planimetrie (all. A — all.B) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Le porzioni identificate dalle lettere A e B della tavola planimetrica indicata come allegato C, (all.C) é intenzione del Comune che siano date in concessione, stagionale e/o temporanea, previa procedura di affidamento pubblico, a privati fino all’approvazione della variante al Piano Comunale Spiagge, dopo la quale é intenzione del Comune procedere al rilascio di una concessione pluriennale per porticciolo turistico ad un unico soggetto previa procedura dettata dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Comune di Villa San Giovanni (RC), con sede in Villa San Giovanni, 89018 (RC), Via Nazionale n. 625 c/o Palazzo San Giovanni Casa Comunale, nel presente Regolamento sara’ indicata semplicemente come “Comune”, con la denominazione di “Concessionario” sara’ indicato il soggetto concessionario a cui é stata affidata la gestione del porticciolo o parte di esso, mentre con la denominazione di “Utente” sara’ indicata la persona fisica o giuridica ed suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porticciolo (posto barca, posto auto, etc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell’ambito del Porticciolo.

Art. 2. Finalita’ di gestione
Nelle aree del porticciolo è consentito lo svolgimento delle attivita’ dal Comune espressamente autorizzate, é vietato lo svolgimento di qualsivoglia attivita’ commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni se non autorizzate dal comune, ad esclusione delle attivita’ commerciali attinenti all’esercizio del porticciolo effettuate dal concessionario.
Il porticciolo potra’ essere utilizzato per fini diportistici e/o turistici, con lo scopo unico di accogliere in generale imbarcazioni da diporto, atto a garantire i servizi essenziali fino a quando le procedure tecnico/burocratiche non consentiranno variante al piano spiaggia, ad oggi in corso di definizione.

Art. 3. Applicazione
Il Comune, il Concessionario, gli Utenti e coloro che, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovino nell’ambito del porticciolo, sono obbligati all’osservanza del presente regolamento.

Art. 4. Modifiche del regolamento
Il presente regolamento puo’ essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Comune, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalita’ del porticciolo, fermo restando che ogni modifica dovra’ essere sottoposta all’approvazione dell’Autorita’ Marittima.

NORME RELATIVE ALL’ATTIVITA PORTUALE
Art. 5. Gestione delle attivita’ portuali
Il Comune affida la gestione del porticciolo, previa procedura pubblica, a uno o pil. soggetti terzi (Concessionario), ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, il quale (i quali) dovra’ (dovranno) effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell’atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento.

Art. 6. Contenuti dell’attivita’ di gestione
Il Concessionario (i Concessionari), (curano) cura l’espletamento dei seguenti servizi:
a) pulizia dello specchio acqueo nell’area in concessione;
b) pulizia delle aree del porticciolo e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
c) servizi antinquinamento;
d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d’intesa con la Autorita’ Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
e) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima;
f) assegnazione di ormeggio alle unita in transito;
g) assistenza all’ormeggio ed al disormeggio delle unita da diporto;
h) servizio e assistenza radio VHF;
i) servizio antincendio;
j) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
k) vigilanza sulle parti d’uso comune;
|) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
m)illuminazione del porticciolo e mantenimento del segnalamento marittimo;
n) servizio meteorologico;
o) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Art. 7. Responsabilita’ dell’Utente
L’Utente é tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza portuale e della navigazione, nonché delle disposizioni del concessionario.
Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprieta’ da furti, danneggiamenti e simili.
Tutte le unita che entreranno in porticciolo dovranno essere assicurate per la responsabilita’ civile per danni a terzi.
La polizza di assicurazione dovra’ essere esibita a richiesta del concessionario, che potra’ richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, concessionario potra’ negare l’accesso nell’ambito del porticciolo.

Navigazione in ambito portuale – stazionamento
Art. 8. Entrata ed uscita dal porticciolo – navigazione in ambito portuale Competente ad autorizzare l’ingresso é il concessionario del porticciolo. L’entrata in porticciolo é consentita solamente alle unita navali in condizioni di navigabilita’, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo ed al modello dell’unita stessa. Eventuali unita in difficolta) o in avaria devono richiedere l’ausilio del concessionario del porticciolo che, di concerto con l’Autorita’ Marittima, provvedera’ ad attuare la soluzione piu’ idonea a fronteggiare l’emergenza.
L’area interna al porticciolo potra’ essere utilizzata in generale per l’ormeggio di unita da diporto.
Devono, inoltre, essere garantiti gratuitamente e complessivamente 8 (otto) posti barca per le unita in possesso di licenza di pesca professionale appartenenti ai pescatori locali, previa individuazione di aree specifiche da destinare all’uopo, da definire in accordo con |’Autorita’ Marittima.
L’entrata in porticciolo di unita navali che abbiano destinazione diversa da quelle sopra indicate potra’ essere autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni e/o circostanze sentito, per i profili di competenza, l’Autorita’ marittima locale.
L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno del molo ed in particolare quelle di ormeggio/disormeggio, ingresso/uscita, dovra’ sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare ed alle pertinenti disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che dovranno essere pubblicizzate dal Concessionario mediante ogni forma di pubblicita’ ritenuta opportuna.
Una copia delle stesse, insieme ad una copia del presente Regolamento, dovra’, inoltre, essere lasciata a disposizione nei locali del concessionario. L’utente dovra’ inoltre osservare le seguenti disposizioni:
e lo specchio acqueo del molo é unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unita;
Tutte le manovre all’interno del molo ed in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unita attraccate;
e la condotta delle unita all’interno dell’ambito del molo deve avvenire a velocita non superiore a 3 nodi o alla velocita minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell’unita, comunque tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;
e le unita in uscita dal molo hanno la precedenza su quelle in entrata;
Il Concessionario, tramite il proprio personale addetto all’assistenza, potra’ disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l’operativita del porticciolo o per disposizioni della Autorita’ Marittima, rifiuto da parte degli stessi, il concessionario potra’, sotto la propria responsabilita’, provvedervi direttamente.

Art. 9. Norme relative agli ormeggi
Ai fini della sicurezza dell’ormeggio, durante la sosta nel porticciolo di Croce Rossa le unita navali devono osservare le disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.
Inoltre, gli utenti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio (bitte, catenarie, anelli) installate dal Concessionario e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.
L’ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato.
Il concessionario puo’ imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale.
E’ vietato a tutte le unita, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore in tutta l’area portuale. L’uso delle ancore é consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta all’Utente, il quale se ne assume la responsabilita’.
Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell’unita’ ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unita’ da diporto. Si consiglia altresi l’uso dei copri parabordo.
E’ vietato mantenere sporgenze di bordo come da disposizioni contenute nelle ordinanze emesse dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
L’ormeggio di fianco sara’ ammesso soltanto previa autorizzazione del concessionario del porticciolo.
L’Utente non puo’ modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del concessionario. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.
Il Concessionario del Porticciolo puo’ disporre d’ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inidonei, con addebito delle spese sostenute a carico dell’Utente.

Art. 10. Individuazione ed uso dei posti barca
I posti barca sono contrassegnati da lettere indicanti la banchina o pontile di ormeggio e da numeri progressivi. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.
I posti barca sono elencati in apposito registro, anche telematico, tenuto dal concessionario e consultabile a semplice richiesta dall’Autorita’ Marittima e dalle forze di polizia con l’indicazione:
= del nominativo dell’avente diritto,
= del nominativo del proprietario dell’ unita;
= del nominativo del responsabile dell’unita se diverso;
=> della eventuale sigla di immatricolazione dell’unita/CIN (Craft Identification Number) per i natanti da diporto se provvisti;
= del nome dell’unita’,
= delle dimensioni dell’unita’;
= della nazionalita’ di bandiera;
= del tipo di uso dell’unita’ navale;
< della polizza assicurativa.
Per l’attribuzione della classe di ormeggio le unita’ verranno classificate sulla base delle dimensioni effettive di lunghezza e larghezza con sistemi di misurazione oggettivi, ovvero consultando i documenti di bordo. Ciascun utente, appena effettuato l’ormeggio, entro un’ora dall’esecuzione dello stesso deve presentarsi presso il Concessionario del porticciolo per la compilazione del “Rapportino di Arrivo” attraverso il quale sono fornite tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro. A cura dello stesso Concessionario, nel pil) breve tempo possibile, il predetto rapporto verra’ trasmesso, in copia, all’Autorita’ Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unita battenti bandiera non comunitaria.
Lo stesso Utente é tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non puo’ fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inosservanza, previo invito senza esito all’Utente o ai suoi dipendenti a rimediare alla violazione, il concessionario provvede a rimuovere l’imbarcazione con proprio personale a spese dell’inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l’occupazione dell’ormeggio cui sara’ trasferito.
Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate, per la categoria del relativo posto barca nella tabella in allegato.
Le barche aventi una dimensione inferiore ai 6 metri in lunghezza potranno essere ospitate in aree appositamente destinate.
Qualora l’Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il concessionario si riserva la facolta’ di disporre l’immediato allontanamento dell’unita. Fermo restando comunque la lunghezza massima prevista per l’ormeggio all’interno del porto ovvero 18 metri f.t.
Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell’imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i.
L’Utente ha piena disponibilita’ del posto barca assegnatogli ed il Concessionario provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell’Utente, sempre che quest’ultimo non abbia disposto e comunicato diversamente.
Il Concessionario ha facolta’ di variare la disposizione degli ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Art. 11. Documenti da esibire
Ogni utente, successivamente all’ormeggio dell’imbarcazione nello specchio acqueo assegnato, dovra’:
a) esibire copia dei documenti dell’imbarcazione dai quali risulti la proprieta’ ovvero la disponibilita’ dell’unita’;
b) esibire i documenti di identita’ ed i recapiti del proprietario o del Comandante.
c) consegnare copia della licenza e della abilitazione alla conduzione di unita’ da diporto in corso di validita’;
d) predisporre e consegnare un elenco delle persone autorizzate ad accedere all’imbarcazione ed all’utilizzo della stessa;
e) esibire e consegnare copia del certificato di assicurazione R.C., per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

Art. 12. Caratteristiche dei posti barca
Nel porticciolo sono previsti un numero di posti barca secondo piano degli ormeggi presentato dal Concessionario, di cui: e un numero di posti barca, in funzione dei posti totali messi a disposizione, sara’ riservato ai natanti in transito, secondo le percentuali stabilite ai sensi dell’art.49 novies del Codice della Nautica da diporto (percentuale stabilita per legge in base ai posti totali messi a disposizione);
-sono a disposizione dell’Autorita’ Marittima;
-sono a disposizione delle altre Forze di polizia, cosi come determinato con il piano degli ormeggi approvato con I’atto di concessione demaniale marittima e successive modifiche.
Ogni variazione al piano degli ormeggi costituisce variante dell’atto di concessione demaniale marittima e l’adozione resta vincolata all’esito del prescritto procedimento istruttorio.

Art. 13. Registro delle imbarcazioni in transito
Un numero di posti barca dovra’ essere destinato alle imbarcazioni da diporto in transito. Le imbarcazioni in transito diurno saranno gestite in osservanza dell’art. 49 novies Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n.171).
Le unita degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con il concessionario l’assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare fuori dalle ostruzioni portuali fino a quando non hanno ricevuto l’assegnazione del posto e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all’atto dell’arrivo. Tale durata non puo’ essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilita’ degli ormeggi riservati all’uso pubblico, le stesse unita potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilita’ sussiste.
Cosi come previsto all’art.13 del presente regolamento, anche utente in transito appena effettuato l’ormeggio, entro un’ora deve presentarsi presso il concessionario del porto per la compilazione del “Rapportino di Arrivo” attraverso il quale lo stesso fornira’ tutte le informazioni che andranno riportate su apposito registro “Utenti in Transito” detenuto dallo stesso Concessionario
e consultabile a semplice richiesta dall’Autorita’ Marittima e dalle forze di polizia con l’indicazione e contenente le seguenti informazioni:
data di arrivo e partenza, nominativo del comandante dell’unita’, nominativo del proprietario dell’ unita, numero di persone a bordo;
sigla di immatricolazione dell’unita e/o CIN (Craft Identification Number), nome dell’ unita , nazionalita’ di bandiera, il tipo di uso dell’unita’ (diporto privato o diporto commerciale),
9. dimensioni dell’unita,
10. porto di partenza e porto di destinazione.
Copia del predetto “rapportino di arrivo” utenti in transito verra’ trasmesso, in analogia a quanto previsto dal sopra citato art.13, nel piu’ breve tempo possibile, all’Autorita’ Marittima, alla Dogana ed alle competenti Forze di Polizia per i successivi adempimenti, in caso di arrivo di unita battenti bandiera non comunitaria.
I comandanti delle unita’ da diporto adibite ad uso commerciale, battente bandiera extra UE provenienti da un porto estero o nel caso in cui il porticciolo “Molo di Croce Rossa” sia l’ultimo porto nazionale per successivo approdo presso scalo estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.
Per tutte le unita ad uso commerciale e da pesca, in transito, fermo restando gli obblighi a carico dei rispettivi Comandanti di cui alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia, il concessionario delle aree del Molo é tenuto a comunicare ed a trasmettere, con ogni consentita urgenza, all’ Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, l’arrivo delle suddette tipologie di unita. Resta inteso che nessuna attivita’ commerciale puo’ essere esercitata dalle suddette unita presso i posti d’ormeggio “in transito” assegnati dal concessionario.

Art. 14. Bunkeraggio
Le operazioni di bunkeraggio sono disciplinate dall’ordinanza n. 62/09 in data 26/11/2009 che approva e rende esecutivo il “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario marittimo di Reggio Calabria”

Art. 15. Collaborazione
L’Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unita e€ non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull’ormeggio, di fare quant’altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 16. Stazionamento in sicurezza.
Tutte le unita che entrino nel porticciolo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorita’ Marittima, Il concessionario, qualora sussistano fondati motivi, pud richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorita’ Marittima.
Prima di assentarsi dal porticciolo, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza; devono altresi lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.
Qualora sia notato che una unita si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unita ed alle attrezzature circostanti, sara’ avvisato immediatamente l’Utente o l’eventuale custode, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l’unita sara’ tirata a secco, a spese del proprietario
possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.
Le eliche devono essere messe in moto nel momento in cui l’unita e pronta a mollare gli ormeggi e devono essere spente appena completato l’ormeggio.
E’ vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie.
E obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio. E fatto assoluto divieto l’uso di generatori di corrente di bordo e di terra.

Art. 17. Manutenzione degli ormeggi
Nel caso che il concessionario disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, previo nulla osta dell’Autorita’ Marittima, lo stesso disporra’ gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unita dovra’ avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 18. Affondamento dell’unita’
Qualora una unita affondi dentro il porticciolo, l’avamporto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del concessionario, previo nulla-osta della Autorita’ Marittima. Tutti i costi relativi al recupero saranno a totale carico del proprietario dell’unita.

Art. 19. Alaggio e varo
Le operazioni di alaggio e varo sono disciplinate da specifica ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ferme restando quanto sopra detto e le disposizioni dettate in merito dalle Autorita’ preposte, le operazioni di movimentazione, alaggio e varo delle imbarcazioni dovranno essere svolte nel massimo rispetto della sicurezza del porticciolo e con la massima perizia e cura.
La movimentazione ed il trasporto delle imbarcazioni è consentito unicamente mediante l’utilizzo di mezzi all’ uopo dedicati e muniti di regolare certificazione, nonché delle previste autorizzazioni ad operare, inclusa l’iscrizione ai registri previsti dall’art. 68 Cod. nav..

Al fine di garantire utilizzo delle aree di alaggio e varo sono vietate: e la sosta di qualsiasi veicolo;
e l’’esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione delle imbarcazioni, salvo espressa ed eccezionale autorizzazione del concessionario; e il deposito di merci, materiali ed attrezzature di ogni genere; e la sosta di imbarcazioni.
Al termine delle operazioni di cui sopra:
a. in caso di alaggio: l’unita deve essere immediatamente allontanata.
b. in caso di varo: l’unita deve raggiungere celermente il posto barca di riferimento, ovvero allontanarsi dal porticciolo.
In ogni caso, al termine delle operazioni, lo scalo e le aree utilizzate per le suddette operazioni devono essere immediatamente sgomberate.

Art. 20. Divieti
E fatto assoluto divieto di:
– accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica, salvo autorizzazione del Comandante del porto e previo nulla osta del concessionario per casi di comprovata necessita.
– evoluzione nell’Avamporto.
– imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.
– rimorchio, salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall’autorita’ marittima,
– praticare attivita’ agonistiche o di allenamento salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall’autorita’ marittima, previo nulla osta del concessionario;
– praticare qualsiasi gioco;
– lasciare in tutto lo specchio acqueo portuale qualsiasi tipo di tender o unita’ di appoggio;
– accedere sulle massicciate della scogliera dello specchio acqueo;
– mantenere apparati radar in funzione all’ormeggio;
– uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.
– Tuffarsi dai moli, pontili o banchine nonché lo svolgimento di attivita’ balneari, incluso l’’uso di tavole a vela, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca (professionale, ricreativa e sportiva) con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
– immergersi – in prossimita’ delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attivita’ potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dal concessionario, previo nulla osta dell’Autorita’ Marittima.
– ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio. In caso di inosservanza, il concessionario provvedera’ a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l’area interessata, a spese dell’Utente responsabile.
– avviare i motori di imbarcazioni a benzina prima d’aver aperto il vano motore ed areato a sufficienza le sentine per il tempo necessario ad eliminare la concentrazione dei gas infiammabili negli spazi chiusi;
– sprecare l’acqua erogata dalle colonnine;
– lavare automezzi, velocipedi, ciclomotori, motocicli e affini;
– il funzionamento notturno di apparati ed impianti che producono rumore all’esterno dell’unita;
– l’uso di saponi e detergenti biodegradabili in misura inferiore al 90% (novanta per cento) o non dotati di marchio Ecolabel.
– |’uso delle banchine per fare docce, stendere biancheria, lavare stoviglie e qualsivoglia utilizzo di detti spazi se non per l’ormeggio;
– il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili:
– avvicinarsi ai cavi d’ormeggio in tensione delle unita in manovra o ormeggiate;
Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all’Utente ed ai suoi dipendenti, il concessionario provvedera’ a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo.

Art. 21. Divieto di scarichi a mare
E’ vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell’ambito del porticciolo, sia in acqua che sulle banchine e sui moli.
E’ vietato l’uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare.
Per i rifiuti prodotti a bordo bisognera’ attenersi alle disposizioni contenute nel successivo articolo 27. I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorita’. Dovra’, inoltre, essere evitata qualsiasi forma di inquinamento. I responsabili, oltre ad essere perseguiti a norma di legge, sono tenuti, a proprie spese, ad eliminare l’inquinamento prendendo tutti gli opportuni provvedimenti tesi al confinamento, abbattimento e rimozione dell’effetto inquinante nonché alla bonifica dei luoghi. In caso contrario, concessionario provvedera’ a far eseguire le operazioni di disinquinamento e bonifica ad opera di ditta specializzata con addebito del relativo costo al soggetto responsabile dell’inquinamento.

Norme relative all’accesso agli spazi portuali ed alla viabilita’ interna
Art. 22. Accesso pedonale
Tutti i percorsi pedonali del porticciolo, sono di accesso ed uso pubblico.

Art. 23. Accesso e parcheggio veicoli
L’accesso veicolare nel porticciolo € consentito a coloro che vi siano autorizzati, dal comune o nel caso di barche ospitate presso il porticciolo, anche dal concessionario, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale del concessionario.
L’accesso é inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dal concessionario. ll traffico veicolare all’interno del Porticciolo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale;
i veicoli devono marciare a passo d’uomo.
Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all’uopo destinate ed esclusivamente per motivi legati alle attivita’ del porticciolo (Vedi allegato – Piazzale libero). Conseguentemente, lo stazionamento ingiustificato o in posizione non consentita dara luogo all’immediata rimozione forzata a spese del proprietario ovvero al fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote.
La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta, ovvero il fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote, saranno effettuati, senza preavviso alcuno, a cura del concessionario ed a mezzo del proprio personale o di Ditte all’uopo incaricate.
Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito; rimangono a carico del proprietario anche le spese di smontaggio dei dispositivi bloccaruote eventualmente utilizzati.

Norme attinenti alla sicurezza ed alla vigilanza
Art. 24. Servizio di vigilanza
Il Concessionario provvede all’espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta l’area del molo, espletata attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso con guardia.

Art. 25. Condizioni meteomarine avverse
In casi di particolari condizioni meteorologiche e/o in qualsiasi situazione di pericolo, valutata dall’Autorita’ Marittima, il concessionario dovra’ attivarsi con mezzi e personale proprio coordinando qualsiasi attivita’ ritenuta utile al fine di garantire la sicurezza delle unita navali presenti in porto potendosi avvalere anche degli equipaggi delle unita stesse.
Eventuali unita in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale del concessionario dell’approdo. Nel caso in cui un’unita affondi nell’ambito del molo o nella zona di accesso al molo, l’utente é obbligato al recupero e alla relativa rimozione/smantellamento, secondo le modalita’ impartite dall’Autorita’ Marittima.
In caso di condizioni meteo avverse, certificate dai bollettini di allerta meteo della Protezione Civile, il Comune in caso di urgenza ed indifferibilita’, sentito la locale Autorita’ Marittima, potra’ consentire l’accesso ad imbarcazioni, nei limiti della capienza disponibile e comunque con le modalita’ necessarie a garantire la sicurezza delle imbarcazione gia’ ospitate all’interno del molo, comunque previa richiesta scritta degli armatori, comunicando gli estremi dell’imbarcazione ricoverata all’Autorita’ Marittima di Villa S. Giovanni.

Art. 26. Norme di sicurezza antincendio
Le imbarcazioni all’ormeggio nel porticciolo devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell’imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.
Le aree del molo sono dotate di predisposizione per impianto antincendio, pertanto, il Concessionario dovra’ curare, a sue spese, tutti gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e delle imbarcazioni contro il rischio incendio.
Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono: e Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni — Localita’ Bolano —Villa S. G. – Tel. 115 – 0965/756459;
e Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni-— Banchina di levante n°1 — Villa S.G.— Tel. 0965/751598:
e Capitaneria di Porto di Reggio Calabria — Piazzale porto, 2 — Reggio Calabria — Tel 0965/6561 11;
e Vigili Urbani di Villa San Giovanni — c/o Comune di Villa San Giovanni — Villa S. G. — Tel. 0789/794342: .
e Protezione Civile Reggio Calabria — Palazzo Cedri — Reggio Calabria— Tel. 0965/1741000;

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facolta’ in ogni momento per il concessionario di richiedere alla competente Autorita’ ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:
1) prima della messa in moto del motore a benzina l’Utente deve provvedere all’aerazione del vano motore;
2) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
3) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d’acqua o sulle banchine, il responsabile, oltre a quanto gia disposto dal precedente articolo 21, deve immediatamente avvisare il concessionario e prendere prontamente tutti i provvedimenti piu’. opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
5) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi piu’ rapidi possibile, concessionario, che avra’ cura di segnalare l’emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorita’ ed agli organi dei quali sia previsto l’intervento;
a riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono.

In particolare é attribuita al concessionario, secondo il suo prudente apprezzamento, la facolta’ di disormeggiare immediatamente l’imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porticciolo. Le spese relative agli Interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell’Utente responsabile, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Norme relative alla raccolta dei rifiuti
Art. 27. Regolamentazione per la raccolta dei rifiuti prodotti in porto e per quelli prodotti dalle unita navali
La disciplina relativa alla gestione ambientale dei rifiuti prodotti in porto, rientra nelle competenze di questo Ente Locale, alla luce delle vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Per tale motivo presso le banchine, in appositi spazi, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
L’Amministrazione Comunale promuove’ la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine, della carta, etc..
E’ fatto obbligo agli utenti portuali di recapitare i rifiuti prodotti presso gli appositi contenitori.
E’ vietato l’ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni, etc..
Al contrario il servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle unita navali, in quanto disciplinato da specifica norma di rango comunitario 2000/59/CE recepita con D.Lgs. 182/2003), sara’ gestito in conformita’ alle previsioni contenute all’articolo 5 del D.Lgs. 182/2003, come modificato dapprima con la legge di conversione n.166/2009 (art. 4-bis) e successivamente dalla legge n.221/2015 (art. 27, comma 3).
Alla luce di quanto precede e nelle more che l’Amministrazione Comunale proceda all’affidamento del servizio di gestione, attraverso gara pubblica espletata secondo normative vigenti, l’utente – con la collaborazione del concessionario/concessionario – potra’ avvalersi per il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo di ditte iscritte negli Albi Ambientali, autorizzate al trattamento dello specifico rifiuto da trattare ed iscritte negli appositi registri tenuti dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria (ex art. 68 del Codice della Navigazione).

Norme Finali
Art. 28. Norme sanzionatorie
I contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro o piu’ grave reato, ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ovvero all’art. 53 del Codice della nautica da diporto, qualora alla condotta di unita’ da diporto.
I contravventori alle norme in materia di circolazione stradale nelle strade interne aperte all’uso pubblico saranno puniti ai sensi del Codice della strada.
I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 04/2012.
I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di ambientale, saranno puniti ai sensi delle pertinenti norme in materia di tutela dell’ambiente e di lotta all’inquinamento marino e costiero.

Art. 29. Entrata in vigore
ll presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione definitiva da parte dell’Autorita’ marittima.

Allegato
Tabella misura imbarcazioni e planimetria