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Molo Villa San Giovanni: Ordinanza di divieto ai pedoni, al transito e parcheggio dei veicoli. Ecco i dettagli

Con l’Ordinanza numero 103 del 31 maggio 2021, sottoscritta dalla Comandante del Corpo Polizia locale, che si disciplina il transito nell’area del molo sottoflutto localita’ Croce Rossa di Villa San Giovanni.
Infatti, è la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Reggio Calabria Sezione Demanio Polizia Marittima, che autorizza, il Comune, a disciplinare il traffico veicolare e pedonale all’interno dell’area portuale con propri provvedimenti.

Molo Villa San Giovanni: Ordinanza di divieto ai pedoni, al transito e parcheggio dei veicoli. Ecco i dettagli
Ecco i divieti e le limitazioni presenti nell’Ordinanza
Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati Iungo la strada di accesso che dalla via Salvo d’Acquisto, dal cancello di accesso al molo di sottoflutto che conduce all’interno del porticciolo, nonché in tutta la banchina – piazzale libero, non interessato dalle aree di parcheggio dei concessionari, lotto A e B, con validita’ 00:00 – 24:00.

Interdizione carrabile e pedonale, all’interno del molo, tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 06.00, ad eccezione dell’utenza autorizzata dai soggetti concessionari delle due aree in concessione.
Le autorizzazioni per l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree oggetto di concessione, devono essere rilasciate dai concessionari ed esposte in maniera visibile sui veicoli.

I conducenti dei veicoli che sono autorizzati ad accedere all’interno del molo devono procedere moderando Ia velocità(manca il limite di velocita’), al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza delle persone e prestare attenzione alla segnaletica presente.

I pedoni ed i ciclisti devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni nautiche, e obbligatoriamente, devono tenersi a distanza di almeno quattro metri dal ciglio della banchina.
In caso di condizioni metereologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine e in generale, nei casi di scarsa visibilità, é vietato il transito pedonale sulla banchina e nei piazzali.

In riferimento all’Ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, chiunque, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.