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Molo Villa San Giovanni. Ordinanza di sgombero

Ordinanza di sgombero area demaniale marittima occupata abusivamente, con riferimento allo specchio acqueo interno al molo di sottoflutto localita’ croce rossa del comune di Villa San Giovanni – Reggio Calabria

Molo Villa San Giovanni

Ordinanza di sgombero occupazione abusiva area demaniale marittima del 13/04/2021 del Responsabile del Settore Patrimonio, Suap, Pianificazione Territoriale – Comune di Villa San Giovanni

Premesso che con Determina n.R.G.117 del 02/03/2021 è stata pubblicata la procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione perla stagione balneare 2021 di due aree demaniali marittime (Lotto A e Lotto B) inserite all’interno del molo di sottoflutto del Comune di Villa San Giovanni (RC), che sancisce la volonta’ dell’Amministrazione di procedere all’individuazione di idonei soggetti in grado di gestire, secondo Capitolato Prestazionale approvato con la suddetta determina per il periodo Maggio-Ottobre 2021, le aree demaniali marittime relative al Porticciolo Croce Rossa;
Dato atto che, per come emerso da numerosi sopralluoghi effettuati da parte del personale tecnico di questo Settore anche congiuntamente con la Capitaneria di Porto — Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni (RC), sono state rilevate all’interno dello specchio acqueo del molo di sottoflutto, imbarcazioni ormeggiate, prive della relativa autorizzazione rilasciata da parte di questo Settore;

Viste le note acquisite al protocollo e custodite agli atti dell’ufficio, prodotte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni — Contenzioso Amministrativo, relativamente a sanzioni irrogate nei confronti dei soggetti proprietari delle imbarcazioni presenti all’interno dello specchio acqueo del molo di sottoflutto localita’ Croce Rossa di Villa San Giovanni, individuate nominativamente attraverso il numero di registro/matricola delle stesse;

Considerato che l’occupazione abusiva di area demaniale, consiste nell’ ormeggio presso lo specchio acqueo interno al porticciolo Croce Rossa di imbarcazioni prive di qualsivoglia titolo autorizzativo comunale legittimante l’ormeggio stesso ed é rivolta a tutte le imbarcazioni, non dotate di autorizzazione da parte dell’Ente, con riferimento sia a quelle per le quali é stato nominativamente individuato il proprietario sia a quelle che non risultano censite ed iscritte, con apposito numero di matricola presso gli enti preposti;

Considerato che l’ordinanza di sgombero di area demaniale marittima occupata abusivamente costituisce atto vincolato, che non necessita di particolare motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell’accertamento del fatto illecito e che pertanto, non si necessita di dare comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la procedura di sgombero adottata a tutela della disponibilita’ dell’area demaniale in gestione all’Ente cosi come nel caso di specie, a prescindere dalla specifica sua natura, trova applicazione il principio secondo cui l’adozione dei provvedimenti di sgombero del demanio abusivamente occupato costituisce … atto dovuto … (che) non lascia spazio per alcuna valutazione discrezionale, o specifica motivazione;

Preso atto quindi che l’esercizio del potere repressivo in atto, costituisce manifestazione di attivita’ amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di sgombero, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non é necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto;
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.204 del 30/04/2020;
Richiamato l’art.1161 comma 2 del Codice della Navigazione;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo (Legge n°59/97 — D.Lg.vi n°112/98 e n°96/99, L.R. n°3/2000);
Visto l’art.98 della Legge Regionale n.34/2002;
Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e ss.mm.ii. e nello specifico I’ art.4;
Visto il Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del Demanio Marittimo, emanato ai sensi della Legge Regionale n°17 del 21/12/2005;
Visto il Piano Comunale di Spiaggia approvato con Delibera del C.C. n°46 del 12/09/2012 e Decreto del Dirigente della Provincia di R.C. N°3744 del 04/12/2012;
Vista la Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 del 18/08/2000 e ss.mm.i.;
Vista l’Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di Porto — Guardia Costiera Reggio
Calabria n.11 del 06/03/2020, che disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unita navali nelle acque antistanti il porto di Croce Rossa, per come modificata da Ordinanza n.07 del 31/03/2021;
Visto il Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio n.29 del 16/07/2020, recepito da apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria N.39/2020 del 13/11/2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover comunicare con urgenza che i proprietari delle imbarcazioni sopra citate, provvedano all’immediato sgombero dell’area demaniale marittima del molo sottoflutto di Villa San Giovanni in ossequio agli adempimenti di cui all’art.54 Cod. della Navigazione.

O R D I N A
Lo sgombero immediato, comunque entro e non oltre e 5 giorni dalla pubblicazione della presente, dell’area demaniale marittima consistente in specchio acqueo ubicato all’interno del molo di sottoflutto localita’ Croce Rossa, dalla presenza di imbarcazioni abusivamente ormeggiate, prive cioé di opportuno titolo autorizzativo rilasciato dai competenti uffici comunali;
Che lo sgombero sia riferito, sia alle imbarcazioni ufficialmente censite ed iscritte con apposito numero di iscrizione/matricola presso gli Enti competenti che alle imbarcazioni, di dimensioni ridotte, prive di apposito elemento identificativo;
Che nello specifico ed esclusivamente in relazione alle imbarcazioni censite dalla Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni e gia oggetto di sanzione amministrativa, che lo sgombero sia riferito ai seguenti soggetti:
– Sig. Merenda Massimo, nato a Lipari (ME), il 13/07/1969 ivi residente in via Contrada Capistello s.n.c., in qualita’ della Ditta MERENDA NAVIGAZIONE DI MASSIMO MERENDA, con sede in Lipari (ME) in Via Contrada Capistello s.n.c.;
– Sig. Rosmini Giuseppe, nato a Reggio Calabria (RC)il 15/11/1949, ivi residente in via Fanalone, 13;

A V V E R T E
– Nel caso di mancata rimozione da parte dei rispettivi proprietari entro il termine stabilito, il Comune provvedera’ direttamente alla rimozione dei natanti di qualsivoglia dimensione, trasportando lo stesso in apposita area, opportunamente individuata, dove rimarra’ custodito per 30 giorni. Durante tale periodo i legittimi proprietari potranno recuperare il natante previo pagamento in favore del Comune dei costi sostenuti per la rimozione ed il deposito. Trascorso ulteriormente questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto richiesta di restituzione, il Comune, divenuto proprietario ai sensi dell’art.923 del Codice Civile, avviera’ le procedure per lo smaltimento o la vendita.
– Si declina fin da ora ogni responsabilita’ dell’Amministrazione Comunale, rispetto ad eventuali danni ai natanti che dovessero verificarsi durante le suddette operazioni di rimozione e trasporto.;
– I proprietari, e/o detentori delle imbarcazioni oggetto della presente ordinanza, dovranno comunicare agli uffici comunali competenti, l’avvenuto sgombero dell’area demaniale marittima nei termini stabiliti;
– I trasgressori della presente ordinanza, risponderanno ai sensi dell’art.1161, comma 2 del codice della Navigazione;
– Che la presente, costituisce comunicazione di avvio del procedimento e di contemporanea sua conclusione(artt. 7 e seguenti Legge 241/1990);
– Che contro il presente atto é ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro 60 (sessanta) giorni (Legge 1034/1971) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni (D.P.R. n. 1199/1971) dalla data della notifica o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
– che il Responsabile Unico del Procedimento é I’Ing. Ida Albanese.