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Ordinanza Ministeriale sul divieto di utilizzo di esche o di bocconi avvelenati

Il Ministero della Salute con ordinanza del 27 luglio 2021, pubblicata sulla GU n.201 del 23/08/2021, vieta l’utilizzo e la detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Ordinanza Ministeriale sul divieto di utilizzo di esche o di bocconi avvelenati
La presenza di veleni, di esche o di bocconi avvelenati abbandonati nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale. E’ anche causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d’estinzione.

L’adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili, che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi.

Il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell’ambiente che continua a sussistere la necessità e l’urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno.

A tal proposito, il Ministro della salute Speranza
Ordina:
Art. 1 – Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l’ordinanza 10 agosto 2020, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto
2021.