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Pasticcerie – Nuova Ordinanza sindacale del Comune di Villa San Giovanni per l’emergenza Coronavirus

Si riporta di seguito la rettifica dell’Ordinanza n. 185 del 18/04/2020 – Prot. 10417 DEL 23/04/2020


IL SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed i decreti del Presidente del Consiglio Ministri recanti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, p.to 2) del DPCM 11 marzo 2020 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese e, quindi, chiuse al pubblico, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto”.

VALUTATO che per le attività sopra citate non è permessa la vendita di pasti in modalità take away (o d’asporto) ma è consentito esclusivamente il servizio di consegne a domicilio, fatte salve eventuali ulteriori restrizioni imposte per specifiche esigenze locali dalle Autorità territoriali.

VISTA l’ordinanza del 12.03.2020 della Presidente della Regione Calabria che al punto 8 dispone che “la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole” senza porre alcuna ulteriore limitazione con riferimento al servizio di consegne a domicilio;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 10.04.2020 ha previsto che le misure di cui sopra vengano ulteriormente prorogate sino alla data del 3 maggio 2020;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 32 del 17/04/2020 del Presidente della Regione Calabria che prevede al punto 4 “Le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse l’attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili
al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di “consegna a domicilio”, nel rispetto dei requisiti igienico–sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personale a distanza inferiore ad 1 metro”;

RITENUTO, pertanto, autorizzare i titolari delle attività di trasformazione di prodotti dolciari ad effettuare esclusivamente il servizio di consegna a domicilio, tutte le giornate domenicali e festive fino alla data del 3 maggio 2020;

AUTORIZZA
tutti i titolari delle attività di trasformazione di prodotti dolciari ad effettuare, esclusivamente servizio di consegna a domicilio, nei giorni domenicali e festivi sino alla data del 3 maggio 2020, e specificatamente nei seguenti giorni:
domenica 19 aprile, sabato 25 aprile, domenica 26 aprile, venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

INVITA
Coloro che effettueranno materialmente la consegna a portare con sé, oltre lo scontrino fiscale recante il prezzo dei
prodotti, anche l’autocertificazione dichiarando che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative.

DISPONE
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale, nonché venga trasmesso:
• alla Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente al monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal DPCM 9 marzo 2020;
• all’ASP di Reggio Calabria;
• al Comando della Polizia Municipale del Comune di Villa San Giovanni;
• a tutte le Forze dell’Ordine;

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

Il Sindaco  f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi