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Piazzale imbarchi: convenzione di concessione tra ANAS e Comune di Villa San Giovanni

Con nota datata 08/03/1979 la Città di Villa San Giovanni ha chiesto in concessione una porzione pari a circa 3.500 mq di un terreno di proprietà Anas costituente parte integrante dell’imbarcadero di Villa San Giovanni;
> con nota del 29/05/1979 la Direzione Generale Anas ha autorizzato la stipula della relativa Concessione;
> nelle more della formalizzazione dell’atto di cui sopra, in data 11/07/1979 è stato redatto il Verbale provvisorio di immissione in uso del richiesto terreno alla Città di Villa San Giovanni;
> in data 08/10/1985 è stata sottoscritta la Concessione n. 6841 di rep. reggente i rapporti fra Anas e la Città di Villa san Giovanni;
> la stessa prevedeva un canone annuo pari a Lire 5.775.000;
> in data 30/01/1986 è stato sottoscritto il Verbale di formale definitiva in uso del sito di cui trattasi;
> la ripetuta Concessione in data 08/10/1985 n. 6841 di rep. prevedeva il tacito rinnovo rapporto di anno in anno;
> la stessa non appare più adeguata a soddisfare le nuove esigenze connesse alla viabilità manifestate dalla Città di Villa San Giovanni con note del 21/11/2011 e del 27/02/2012;
> a seguito di un incontro, tenutosi il Comune di Villa San Giovanni in data 01/08/2018, si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della Concessione originaria e tale esigenza è stata altresì formalmente manifestata da questa Città con nota in pari data;
> in particolare è stata richiesta la concessione dell’intero piazzale di sosta e transito dei veicoli a servizio degli imbarcaderi;
> la richiesta di questa Città è fondata sulla necessità di gestire e presidiare l’attività di monitoraggio e regolamentazione dei flussi di traffico veicolare onde mitigare lìimpatto dell’inquinamento acustico e atmosferico, al fine di assicurare una maggiore efficacia del “Piano di Coordinamento della gestione emergenze” connesse alle fasi di criticità del traffico veicolare nel piazzale di imbarco e negli svincoli di immissione allo stesso e garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare.
Anas e la Città di Villa San Giovanni si sono determinate alla stipula di una convenzione, funzionale al perseguimento delle comuni finalità pubbliche che formalizzi i reciproci rapporti tra le parti.


Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione e successivamente sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;
Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;
Con voti unanimi
La Giunta Comunale di Villa San Giovanni
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione per la concessione tra ANAS e Comune di Villa San Giovanni che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di fare fronte alle spese derivanti dal presente atto, relativamente ai canoni, con i proventi delle concessioni, relativamente ai canoni pregressi mediante recupero degli stessi da parte dei precedenti sub concessionari ed infine, relativamente alla cauzione ed alle spese di registrazion’e con fondi comunali stanziati all’intervento 1081030503 bilancio 2019; Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, e di sottoporre alla successiva approvazione da parte del Consiglio comunale.


Atto di Concessione fra Anas S.p.A. (Società con socio unico) — Gruppo FS Italiane
– di seguito
anche “Anas” con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale
sociale Euro 2.269.892.000,00, R.E.A. n. 1024951, iscritta al Registro
Imprese di Roma, Codice Fiscale 80208450587 – Partita IVA 02133681003
rappresentata dall’Avv. Filippo Ventura nella qualità di Responsabile del
Supporto Amministrativo Gestionale del Coordinamento Territoriale Calabria
di Anas, giusta procura speciale conferita con atto a rogito del Notaio Nicola
Atlante di Roma in data 19 marzo 2018, rep. n. 56270 e
Città di Villa San Giovanni di seguito anche “Concessionario” rappresentata
dal Sindaco p.t. Dott. Giovanni Siclari domiciliato per la carica presso
Palazzo San Giovanni, Via Nazionale n. 625 Villa san Giovanni (RC)
PREMESSO CHE
> con nota in data 08/03/1979 la Città di Villa San Giovanni ha chiesto
in concessione una porzione pari a circa 3.500 mq di un terreno di
proprietà Anas costituente parte integrante dell’imbarcadero di Villa
San Giovanni;
> con nota del 29/05/1979 la Direzione Generale Anas ha autorizzato la
stipula della relativa Concessione;
> nelle more della formalizzazione dell’atto di cui sopra, in data
11/07/1979 è stato redatto il Verbale provvisorio di immissione in uso
del richiesto terreno alla Città di Villa San Giovanni;
> in data 08/1 0/1985 è stata sottoscritta la Concessione n. 6841 di rep.
reggente i rapporti fra Anas e la Città di Villa san Giovanni;
> la stessa prevedeva la corresponsione di un canone annuo pari a Lire
5.775.000;
> detto canone è stato corrisposto dalla Città di Villa San Giovanni solo
fino all’anno 2008 e pertanto quest’ultima si impegna a versare ad
Anas a titolo di indennità di occupazione la somma di cui al
successivo articolo 4;
> in data 30/01/1986 è stato sottoscritto il Verbale di formale definitiva
consegna in uso del sito di cui trattasi;
> la ripetuta Concessione in data 08/10/1985 n. 6841 di rep. prevedeva
il tacito rinnovo del rapporto di anno in anno;
> la stessa non appare più adeguata a soddisfare le nuove esigenze
connesse alla viabilità manifestate dalla Città di Villa San Giovanni
con note del 21/1 1/201 1 e del 27/02/2012;
> a seguito di un incontro tenutosi presso la predetta Municipalità in
data 01/08/2018 si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione
della Concessione originaria e tale esigenza è stata altresì
formalmente manifestata dalla Città di Villa San Giovanni con nota in
pari data;
> in particolare la Città di Villa San Giovanni richiede la concessione
dell’intero piazzale di sosta e transito dei veicoli a Servizio degli
imbarcaderi;
> con nota prot. n. 7/2005 C.V. del 04/05/2005 il Prefetto Commissario
Delegato del Governo aveva fatto comunque presente la necessità di
attuare i principi enunciati dal Giudice Amministrativo in materia di 
libero accesso al mercato del traghettamento;
> la richiesta della Città di Villa San Giovanni è fondata sulla necessità
di gestire e presidiare l’attività di monitoraggio e regolamentazione
dei flussi di traffico veicolare anche onde mitigare l’impatto
dell’inquinamento acustico;
> la Città di Villa San Giovanni ricopre, fra l’altro, ai sensi del D.P.C.M.
06/12/2002 il ruolo di Commissariato per l’Emergenza Ambientale;
> ai sensi dell’articolo 2 lett. a), c) e d) del proprio Statuto, rientrano fra i
compiti istituzionali di Anas anche quelli di: 1) gestire la rete stradale
ed autostradale nazionale realizzandone il suo progressivo
miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti
della sicurezza stradale; 2) adottare tutte le iniziative necessarie per
la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed
autostradale di competenza; 3) esercitare per la rete stradale ed
autostradale di competenza i diritti ed i poteri dell’Ente proprietario;
> da Anas, Città di Villa San Giovanni e Polizia Stradale, sotto il
coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria è stato
predisposto e reso operativo il “Piano di Coordinamento della
gestione delle emergenze” connesse alle fasi di criticità del traffico
veicolare nel piazzale di imbarco e negli svincoli di immissione allo
stesso;
> al fine di assicurare una maggiore efficacia del Piano di cui sopra
Anas e la Città di Villa San Giovanni si sono determinate nel senso di
dotare il piazzale in questione anche di un Presidio di Polizia
Stradale, un Presidio Anas ed un Presidio di Protezione Civile; 
> tale cooperazione è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità del
traffico veicolare così come previsto dal citato “Piano di
Coordinamento della gestione delle emergenze”,
> la stipula del presente atto è funzionale al perseguimento delle
comuni finalità pubbliche sopra richiamate ed è quindi interesse delle
parti formalizzare i reciproci rapporti di cooperazione;
> Anas ha riscontrato con nota prot. n. CDG 418817p del
02/08/2018 la nota della Città di Villa san Giovanni del 01/08/2018
sopra citata ed in data 23/01/2019 è stata redatta una Relazione di
stima ai fini della determinazione del canone di concessione;
> con nota prot. n. CDC 289727 – I del 21/05/2019 la Direzione
Generale Anas ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;
> la Città di Villa San Giovanni ha versato idonea cauzione
bancaria/assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, pari ad € 11.122,00
(undicimilacentoventidue/00) a garanzia del pagamento del canone di
seguito fissato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Valore delle Premesse e degli Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Concessione.
Qualunque diversa pattuizione in precedenza sottoscritta dalle parti si
considera nulla laddove contrastante con quanto di seguito riportato.

Articolo 2 — Oggetto e durata della Concessione
Anas accorda al Concessionario, che accetta, la Concessione dell’intero 
Piazzale di imbarco di Villa San Giovanni, da destinarsi a piazzale di sosta
per autovetture in attesa di imbarco nonché per l’accesso diretto dal piazzale
stesso ai sovrapassaggi per i ponti di imbarco, ubicato presso lo svincolo
dell’Autostrada A2 “Del Mediterraneo” e costituito dai cespiti catastali allibrati
presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria — Territorio al Fg. 7 di
mappa partt. n. 479 (solo sedime)) 563, 571 (manufatto cat. C/7), 564
(manufatto cat. C/2) e 568.
La Concessione avrà la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di
consegna dell’area, che avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale
redatto in contradditorio anche tramite personale Anas munito di delega.
Tale verbale, controfirmato dalle parti, costituirà parte integrante del presente
atto.
Allo scadere del predetto termine la Concessione potrà essere tacitamente
rinnovata di anno in anno per un massino di ulteriori 10 (dieci) anni.

Articolo 3 — Oneri ed obblighi del Concessionario
Il Concessionario si impegna a destinare in via esclusiva l’area all’uso di cui
al comma 1 del precedente articolo 2.
Il Concessionario si impegna altresì:
ad individuare attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste
dall’ordinamento, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del verbale di
consegna di cui al comma 2 del precedente articolo, direttamente o tramite
costituenda società partecipata, subconcessionari che oltre a garantire il
servizio di traghettamento da e per la Sicilia, provvedano a propria cura e
spese alla riqualificazione del terreno concesso ed agli eventuali successivi
interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; 
a garantire che l’atto di concessione sottoscritto a seguito
dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui alla
precedente lett. a) comprenda una clausola che consenta a terzi armatori
autorizzati l’utilizzo del piazzale per lo stoccaggio dei mezzi a tariffe
predeterminate e rese pubbliche;
a presentare ad Anas i relativi progetti di riqualificazione per la
necessaria approvazione degli stessi. Anas si riserva la facoltà di chiederne
modifiche e di impartire le eventuali prescrizioni che riterrà opportune.
Decorsi 60 giorni senza che Anas indichi modifiche e/o prescrizioni ovvero
senza che Anas approvi ovvero comunichi la volontà di approvare con
modifiche e/o prescrizioni i suddetti progetti, il Concessionario sarà libero di
portare ad esecuzione gli stessi, intendendosi autorizzati;
a garantire che i progetti di cui sopra, ai fini di rendere un servizio
all’utenza in linea con gli attuali standard comunitari, prevedano comunque:
1) opere di sorveglianza e gestione degli ingressi con sistema semaforico, 2)
segnaletica orizzontale e verticale, 3) idonea illuminazione di tipo stradale
posta in opera per garantire il massimo comfort visivo notturno, 4) schermi
verdi costituiti da piantumazioni sempreverdi e relative opere di arredo a
verde con piazzole di sosta, 5) impianti antincendio, 6) un fabbricato
polifunzionale ovvero zone funzionali indipendenti da adibirsi a: 1) Presidio di
Polizia Stradale, 2) Presidio Anas, 3) Presidio Protezione Civile, 4) Bar e
Ristorante, 5) Servizi e docce;
a garantire che i servizi siano resi dai subconcessionari individuati
con proprietà e decoro, attenendosi scrupolosamente in particolare in
materia di igiene e di sanità pubblica a tutte le norme e disposizioni emanate 
o che venissero successivamente emanate;
a presentare ad Anas per le finalità di cui alla precedente lett. b),
eventuali progetti per l’esecuzione di ulteriori opere che, nel corso della
durata della presente concessione, dovessero ritenersi necessarie per il
corretto espletamento dei servizi da rendersi;
a procedere alla voltura in suo favore di tutte le utenze del piazzale
concesso; al termine della Concessione le opere realizzate sul terreno
resteranno nella proprietà di Anas a titolo gratuito.

Articolo 4 — Canone di concessione
Il canone annuo di Concessione è fissato in € 222.440,00
(duecentoventiduemilaquattrocentoquaranta/00) oltre gli oneri IVA e sarà
corrisposto entro il 31 dicembre di ogni anno a far data dall’avvenuta
individuazione dei subconcessionari di cui all’articolo 3 lett. a) e, comunque,
a partire dal 01/01/2020.
Per gli anni successivi, il Concessionario è tenuto a procedere, anche in
mancanza di espressa richiesta da parte di Anas, all’aggiornamento del
canone in base al 100% dell’indice Istat FOI (Famiglie Operai Impiegati) di
riferimento.
Il Concessionario corrisponderà altresì ad Anas la complessiva somma di €
41.223,93 (quarantunmiladuecentoventitrè/93) a titolo di indennità di
occupazione a far data dal 1 0 gennaio 2007 fino al 30 aprile 2019 entro giorni
15 (quindici) dalla sottoscrizione del presente atto.
I versamenti di cui sopra saranno eseguiti tramite bonifico bancario sul c/c
bancario IT 77 P 01005 03200 000000004758 acceso presso la Banca 
Nazionale del Lavoro intestato ad Anas S.p.A. — Via Monzambano, 10 —
00185 Roma.

Articolo 5 — Attività ispettiva ed applicazione delle penali
Anas si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di accertare, a mezzo di
propri Funzionari all’uopo incaricati, l’esatta osservanza delle prescrizioni
previste dall’articolo 3 lett. e).
ln caso di acclarata inosservanza delle stesse e previa diffida ad adempiere
da effettuarsi a mezzo PEC, Anas applicherà una penale nella misura fissa
di € 1.300,00 (milletrecento/00) da rivalutarsi annualmente in misura pari al
100% dell’indice Istat FOI (Famiglie Operai Impiegati) di riferimento, per ogni
infrazione contestata e non sanata entro i termini previsti dalla diffida ad
adempiere di cui sopra.

Articolo 6 — Revoca della Concessione
La Concessione sarà revocata qualora il Concessionario:
1.abbia mutato la destinazione d’uso dell’area concessa; 
2. si sia reso moroso nel pagamento del canone o non abbia provveduto
all’aggiornamento di cui al precedente articolo 4 comma 2 malgrado un
sollecito rivolto da Anas a mezzo PEC; 
3. non abbia osservato anche una sola delle disposizioni di cui
all’articolo 3 lett. a), b), c); d) f) e g).
Anas inoltre, per sopravvenute esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica,
ha la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo senza che per
tale fatto il Concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
È data facoltà al Concessionario di rinunciare, per giustificati motivi, alla
concessione prima della scadenza, con 3 (tre) mesi di preavviso. 

Articolo 7 — Responsabilità e rischi
Il Concessionario si obbliga a tenere Anas totalmente manlevata ed indenne
da eventuali pregiudizi subiti da terzi, causalmente riconducibili all’ improprio
ovvero imperfetto compimento delle attività di cui al precedente articolo 2
comma 1 ovvero da mancate previdenze nel rendere i servizi previsti da
parte dei subconcessionari individuati.
Il Concessionario è e resta l’unico responsabile nei confronti di Anas
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del
presente atto e pertanto risponde direttamente ed indirettamente nei
confronti di Anas e dei terzi dell’opera e del comportamento dei
suboncessionari individuati.
Anas rimane assolutamente estranea agli obblighi derivanti al
Concessionario in dipendenza delle attività svolte dai subconcessionari
individuati, nonché dei fatti illeciti eventualmente commessi dagli stessi
nell’esercizio delle attività che saranno svolte nell’area.

Articolo 8 – Spese
Il Concessionario provvede, a proprie spese, alla registrazione del presente
atto di concessione, fornendone una copia in originale ad Anas.
Sono, inoltre, a carico del Concessionario le spese relative alla riconsegna
dell’area alla scadenza della Concessione.

Articolo 9 — Clausola di salvaguardia
Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del rapporto venga verificato un
squilibrio pari o superiore al 10% fra il canone dovuto ad Anas e quanto
fatturato dal Comune a fronte dei servizi resi dai subconcessionari, le parti,
sempre in considerazione dei comuni interessi pubblici perseguiti, potranno,
a richiesta, procedere ad un eventuale revisione consensuale dei rapporti
economici in aumento ovvero in diminuzione.
Quanto dovuto ad Anas non potrà comunque essere superiore al 50% del
canone concessorio.
Il Concessionario si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno a fornire ad
Anas i dati riferiti a quanto fatturato a fronte dei servizi resi dai
subconcessionari.

Articolo 10 – Controversie
Ai sensi dell’articolo 447bis del codice di procedura civile, in caso di
controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale
del foro di Reggio Calabria.

Testo estratto dalla: DELIBERA DI GIUNTA – Anno atto 2019 – Numero atto 76 – Data documento 29/05/2019

Anno protocollo 2019
Numero protocollo 16991