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“SiciliaSiCura” – Nuova Ordinanza regionale del 6 giugno 2020

Si riporta di seguito uno stralcio dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 6 giugno 2020 del Presidente F.to Musumeci della Regione Sicilia

Ritenuto che pur alla luce del precipuo rispetto delle Linee guida approvate e adottate con le Ordinanze vigenti, si stima nei mesi di giugno – settembre 2020 la presenza nell’Isola di centinaia di migliaia di persone non residenti le quali, prive di un proprio medico di medicina generale (ovvero pediatra di libera scelta), devono essere poste in contatto con il Sistema sanitario regionale, attraverso modalità tecnologiche e mediante la istituzione delle Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat), anche al fine di adottare adeguate misure contenitive per la gestione dei c.d. casi sospetti da Covid-19;

ORDINA

Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)

1. Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente
Ordinanza.

2. Le norme che seguono individuano il protocollo sanitario per la gestione degli ingressi di soggetti non residenti nell’Isola nel periodo tra il giorno 8 giugno 2020 – 30 settembre 2020.

Art. 2
protocolloSiciliaSiCura
1. Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell’Isola o ivi domiciliato:
a) si registra sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) utilizza la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute.
2. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l’effettività. Nello specifico:
a) i vettori del traporto (sia pubblici, che privati) informano i passeggeri, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità di procedere alla registrazione al sito siciliasicura.com e pubblicano sui propri siti web le relative informazioni;
b) le strutture ricettive, al momento del check-in dell’utente, nel caso di ospite non residente o domiciliato nell’Isola, sono onerate di inserire, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione che segue: “dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana”. Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato.
c) al fine di uniformare la comunicazione su tutto il territorio della Regione e sui motori di ricerca e siti web degli operatori turistici è disponibile l’immagine allegata alla presente Ordinanza, scaricabile nel formato .jpg sul sito istituzionale regione.sicilia.it nonché sui siti istituzionali dei Dipartimenti regionali interessati.
3. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato di coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il call center regionale per la necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo “SiciliaSiCura”. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.
4. La gestione dei flussi informatici è di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che redige un report settimanale sull’andamento degli ingressi nell’Isola attraverso il riscontro informatico del loro monitoraggio.

Art. 3
istituzione delle Uscat
1. Sono istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat) in analogia con quanto previsto dall’art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell’Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario.

2. In caso di positività al contagio da Covid-19 di un soggetto non residente nell’Isola e presente per ragioni turistiche o di lavoro, si applicano i protocolli vigenti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; tuttavia, l’isolamento domiciliare conseguente all’accertamento della positività al contagio, ove non sia necessario il

Art. 4
disposizioni sulla efficacia delle misure
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

2. La presente ordinanza, con validità dal giorno 8 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale.
Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della 
Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Per l’Ordinanza clicca qui