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Area Metropolitana di Reggio Calabria

Sicurezza balneare: la Guardia Costiera di Reggio Calabria emana una nuova ordinanza

CAPITANERIA Dl PORTO – GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA
ORDINANZA N. 30/19
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
RITENUTO opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria che comprende i Comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello
Jonico, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Palizzi,
Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Africo e Bianco;

ORDINA

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Reggio Calabria, nell’ambito dei limiti della stagione balneare.
2.Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico—ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3.Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Reggio Calabria deve informare immediatamente la Capitaneria di porto — Guardia costiera di Reggio Calabria (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0965/650090 (sala operativa); 0965/65611 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2 – ZONE Dl MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE
1.Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di:
150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.
2.Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
a.alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
b.in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
c.all’interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
d.all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio e ormeggio di unità navali;
e.alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
f.nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE
1.I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro. Sui predetti gavitelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi.
Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservate alla balneazione, il capo del circondario marittimo potrà, su richiesta dei comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all’interno dei limiti di cui all’art. 2 comma 1.
Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui all’art. 4 della presente ordinanza.
ln mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:
2.I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
ln caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l’ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti, devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:
ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto
3.Ipredetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ
1.Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
a.effettuare la navigazione, la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
b.praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
c.esercitare qualsiasi tipo di pesca;
d.caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
e.sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizià.
2.Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all’andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
3.Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall’assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
4.Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l’assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5.La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 2, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. ln tali casi, se non è presente un’unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.
6.La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l’agevole entrata e uscita dall’acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 5 – CORRIDOI Dl ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEGLI STESSI
1.Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2.I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, preferibilmente di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante:
3.All’interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
E’ fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all’interno per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
4.I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l’esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all’uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Dl SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/ SCOGLIERE LIBERE
1.I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2.Negli altri periodi, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta:
nonché informare anche tramite megafoni l’utenza interessata.
3.Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, redatta in più lingue, ben visibile dagli utenti, recante la dicitura, riportata al punto precedente,: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO Dl SALVATAGGIO
4.I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l’immediato ripristino della stessa.
5.I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
a.almeno un assistente abilitato salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto — Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”, brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova; brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).”.
Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri;
b.una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell’area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
c.un pattino di salvataggio o, in alternativa, un’unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) “SALVATAGGIO” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
d.cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
e.due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
f.un binocolo;
g.un paio di pinne;
h.pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
-Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;
-Bandiera gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di
vento;
-Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento, megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l’attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
6.Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
7.L’impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all’autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
8.Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare la Capitaneria di porto di Reggio Calabria (telefono 0965/650090) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all’attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
9.Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
10.È data facoltà di utilizzare moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a.apposita comunicazione al Comandante del Porto di Reggio Calabria da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
b.titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d’acqua;
c.presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
d.la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta ” SALVATAGGIO”;
e.la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
f.la moto d’acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 5.
g.la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
a)dispositivo di retromarcia;
b)pinne;
c)coltello;
d)cima di traino con moschettoni;
e) stacco di massa di scorta;
f)fischietto;
g)torcia stagna;
h)strumento di segnalazione sonora;
i)apparato radio di comunicazione VHF marino. Il conduttore della moto d’acqua deve indossare: casco protettivo,scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.
La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo – marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.
La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.
11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l’impiego dei cani, si osserva quanto segue:
a.per unità cinofila s’intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un’organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
b.nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. ln caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all’Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell’attività proposta;
c.nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell’eventuale chiamata in caso di necessità.
d.Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l’unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 7 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
1.Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
a.tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
b.tabella recante i significati delle bandiere esposte;
c.idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
d.utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all’autorità marittima e comunale;
e.un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all’interno del quale devono essere tenute pronte all’uso le seguenti dotazioni:
3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa; tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; un tiralingua e un apribocca.
2.Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all’interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all’uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3.I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (all. 1), che deve essere compilata all’inizio dell’attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Reggio Calabria e, quando necessario, l’autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER L’ASSISTENTE BAGNANTE
L’assistente bagnante, dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “SALVATAGGIO” e di un fischietto, deve:
a.svolgere l’attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
b.quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
c.non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
d.segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
e.ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
f.segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
g.prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
h.vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 5 dell’art. 4; portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo; k. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni; mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
m. compilare ed inviare senza ritardo all’autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all’allegato 2, qualora si verifichino eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: cpreqgio@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell’utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all’implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell’ambiente marino in genere.

ARTICOLO 9- DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE
1.L’attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n 72/12 in data 14/08/2012 e s.m.i. di questa Capitaneria di porto, recante il regolamento per la Disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del circondario marittimo di Reggio Calabria.

ARTICOLO 10 – DISCIPLINA DELLA PESCA
1.ln aggiunta al divieto generico di cui all’art. 4 lettera c), l’esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO Dl PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.), MOTO D’ACQUA, TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC., TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE SURF ECC.)
1.Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE —SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2.Tali attività sono state disciplinate dall’ordinanza di questa Capitaneria di porto n 12/2015 in data 29/05/2015, recante il regolamento per la disciplina delle navigazione da diporto ed attività connesse, emessa da questo Compartimento marittimo.

ARTICOLO 12 – EVENTI Dl RILIEVO, RINVII E DEROGHE
1 . La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell’ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell’area interdetta.
2.Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza 12/2015 emanata da questa Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
3.I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4.L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
5.Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall’ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
6.ln presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l’Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 13 – VIOLAZIONI
1 . I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, ovvero reato.
2. L’accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all’Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE
1.La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l’ordinanza n. 18/17 in data 01/06/2017 di questa Capitaneria di porto.
2.La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all’albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Reggio Calabria e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
-distribuzione ai Comuni costieri; divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
-inserimento nel sito web http://www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria

Qui l’ORDINANZA N. 30/19