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Stop ai mezzi in transito verso alla Sicilia – Nuova Ordinanza del Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni


ORDINANZA N.95 DEL 23/03/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 e Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti per l’attuazione del D. L. n. 6 del 23/02/2020 e dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.

IL SINDACO f.f.

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,;
Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020, art. 4 punto 5 stabilisce che per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l’approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il “Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020, art. 4 punto 2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.

Vista l’Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 15 del 22 Marzo 2020 con OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale, al fine di definire nel più breve tempo possibile le situazioni di criticità che possono determinare contagi per la collettività, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio locale regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

RITENUTO che di dover bloccare i mezzi diretti verso la Sicilia all’ingresso dell’autostrada e di permettere, solo a quelli che abbiano valida motivazione, l’entrata in città, soltanto poco prima dell’arrivo dei traghetti al fine di consentire l’immediato imbarco onde evitare il formarsi di code in città già a partire dal Viale
Italia;

Vista la nota prot. 7948 del 22/03/2020 con la quale lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso al Prefetto di Reggio Calabria;

Visto l’art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000

ORDINA
Tutti i mezzi, provenienti dall’autostrada e diretti verso la Sicilia, dovranno fermarsi all’ingresso dell’autostrada e solamente dopo il controllo che sarà effettuato dalle
Forze dell’ordine, finalizzato a verificare l’esistenza dei requisiti previsti dall’Ordinanza n. 15 del 21/03/2020 del Presidente della G.R. della Calabria, sarà consentito l’ingresso in città soltanto poco prima dell’arrivo dei traghetti al fine di consentire l’immediato imbarco onde evitare il formarsi di code in città già a partire dal Viale Italia;
alla Polizia Municipale, ed a tutte le Forze dell’Ordine, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Sono fatte salve le disposizioni emanate con Ordinanze del Presidente della Regione, relative ai alle misure di contenimento adottate nei singoli Comuni.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la
situazione epidemiologica regionale.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni; Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni e Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni; al Ministro della Salute.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

Lì 23/03/2020 Il Sindaco f.f. Dr.ssa Maria Grazia Richichi

Qui il testo dell’Ordinanza del 23 Marzo