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Villa San Giovanni, ordinanza di sgombero alloggio nella zona di pertinenza stadio Santoro

Con l’Ordinanza prot. n. 31974 del 09-11-2022, il Responsabile del Settore Patrimonio Suap e Pianificazione (ex Settore Tecnico) del Comune di Villa San Giovanni, dispone lo sgombero dell’alloggio posto all’interno della zona di pertinenza dello stadio Santoro, sito in via Matteo Messina – contrada Lupina, occupato senza alcun titolo dal Sig. OMISSIS (nomi omessi nell’ordinanza) unitamente al proprio nucleo familiare.

Villa San Giovanni, ordinanza di sgombero alloggio nella zona di pertinenza stadio Santoro

La concessione in uso e gestione alla “U.S. Villese” dell’Impianto Sportivo Comunale “Stadio Santoro”, concedeva la gestione e l’utilizzo dell’impianto sportivo e di ogni altra area di pertinenza dello stesso, per un arco temporale di anni 20 a decorrere dalla disponibilità dell’impianto, con titolo di concessione che veniva formalizzato tramite scrittura privata del 26-07-2004, sottoscritta dal Sindaco pro tempore del Comune di Villa San Giovanni da una parte e, dall’altra, dal Presidente pro tempore dell’Associazione U.S. Villese. 

Con la concessione venivano affidati alla “Concessionaria”, tutti i servizi di custodia e tecnico-ausiliari e che la stessa avrebbe dovuto farsi carico di tutte le spese connesse all’utilizzo dell’impianto, nonché, degli interventi di manutenzione di tutte le strutture e delle apparecchiature, ovvero, delle utenze telefoniche, elettriche, di riscaldamento e produzione di ACS.

Dall’istruttoria compiuta sugli atti presenti -riporta l’ordinanza- è emerso, che l’occupazione dell’immobile di pertinenza dello stadio comunale Santoro sito in via Matteo Messina contrada Lupina e destinato a palazzina per alloggio custode, veniva dato in utilizzo al Sig. OMISSIS, destinatario dell’ordinanza, mediante un contratto di comodato d’uso gratuito (peraltro inefficace ed in vizio di norma, in quanto stipulato da soggetto non legittimato a sub concedere a terzi il bene detenuto) con il Sig. OMISSIS per una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 19/06/2012 e scadenza 18/06/2018.

Con la diffida prot. n. 5835 del 08/03/2017 a firma del Segretario Generale pro tempore del Comune di Villa San Giovanni, si diffidava al rilascio immediato dell’immobile di proprietà comunale, sito all’interno del “Campo Santoro”, detenuto in forza di un contratto di comodato illegittimo stipulato dal sig. OMISSIS con il sig. OMISSIS, a suo tempo gestore dell’impianto sportivo, con la quale, in considerazione e virtù dell’assenza di titolo legittimo di detenzione, si formulava l’espressa avvertenza dell’adozione dei provvedimenti amministrativi volti alla riacquisizione del bene da parte dell’Ente con conseguente recupero delle somme a titolo di indennità oltre il risarcimento del danno.

Il 5/10/2021, il Responsabile del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale, il precedente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Qualità Urbana, alla presenza del Comandante del Corpo di Polizia Locale, a seguito di sopralluogo eseguito, rilevavano l’occupazione “SINE TITULO”, da parte del sig. OMISSIS, dell’alloggio posto all’interno della superficie territoriale di pertinenza dello stadio comunale e destinato funzionalmente ad alloggio custode, accertando inoltre l’insussistenza delle condizioni di sicurezza per l’utilizzo dell’immobile e delle relative aree di pertinenza da parte del soggetto indicato, costituendo peraltro, interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché, motivo di decadimento in termini di condizioni manutentive conseguenti da uso improprio di alcune aree.

Con l’Ordinanza n. 9 di Interdizione per Inagibilità con prot. n. 31612 del 29/10/2021 da parte del Responsabile del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale, si ordinava:
l’inagibilità di tutte le strutture presenti all’interno del complesso denominato “impianto Sportivo Comunale Stadio Santoro di Villa San Giovanni” via Matteo Messina — Contrada Lupina;
l’interdizione a qualsivoglia tipologia di pubblico da ogni singolo locale ubicato all’interno del complesso, ad eccezione del rettangolo da gioco, ai fini amatoriali, previa formale autorizzazione da parte del competente Settore Affari Generali;
il divieto di accesso carrabile all’impianto.

Per le motivazioni suesposte, al Sig. OMISSIS (fino al 9 novembre 2022 non ha ottemperato al rilascio dei locali) unitamente al proprio nucleo familiare e/o da chiunque altro lo occupi sine titulo  -si legge nell’ordinanza- nei tempi richiesti e indicati nei relativi atti e procedure amministrative, si ordina lo sgombero coatto amministrativo dell’alloggio posto all’interno della superficie territoriale di pertinenza dello Stadio Comunale e destinato funzionalmente ad “Alloggio Custode”, – Alloggio “Stadio Santoro”, entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.

Trascorso infruttuosamente questo periodo, si procederà a liberare coattivamente il predetto immobile ed al trasporto, con mezzi dell’ Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, degli eventuali beni e materiali rinvenuti presso una struttura individuata dagli uffici della stessa Amministrazione, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto ed alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese, che sosterrà nel corso dell’espletamento delle operazioni e che le spese quantificate e connesse alle operazioni di sgombero saranno poste a carico dell’occupante.

In caso di inottemperanza -termina l’ordinanza- l’accesso nell’abitazione sarà eseguito anche mediante effrazione della porta d’ingresso, con il coinvolgimento di agenti del Comando di Polizia Locale/Municipale e con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, senza ulteriore precisazione del giorno ed ora in cui le operazioni di sgombero coatto verranno portate a compimento in relazione alla disponibilità ed alla organizzazione degli uffici coinvolti nelle operazioni e si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria degli occupanti dell’immobile ai sensi dell’art. 650 del codice penale.