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Villa San Giovanni: quantificate le somme non pignorabili del Comune

Quantificate le somme non pignorabili del Comune di Villa San Giovanni relative al primo semestre 2024 che ammontano a € 10.082.175,71.

Un importo non ammesso a procedure di esecuzione e di espropriazione nei confronti del Comune di Villa San Giovanni.

Questo, in sintesi, emerge dal verbale della delibera di Giunta comunale n.250 dello scorso 28 Dicembre. 

Somme non soggette a pignoramento

Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza dell’Ente comunale destinate a:

  • servizio statistico;
  • servizi connessi con la giustizia;
  • servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
  • servizio della leva militare;
  • servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
  • servizi di istruzione primaria e secondaria;
  • servizi necroscopici e cimiteriali;
  • servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
  • servizi di fognatura e di depurazione;
  • servizi di nettezza urbana;
  • servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
  • servizi connessi agli organi istituzionali;
  • servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale.

L’art. 159 del D.Lgs. 267/00 stabilisce inoltre che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.

Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

  • pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i primi tre mesi successivi;
  • pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  • espletamento dei servizi locali indispensabili;

L’art. 27, comma 13, L. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002) stabilisce inoltre che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.