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Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di due aree demaniali marittime del molo sottoflutto di Villa San Giovanni

Avviso pubblico della Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni.
Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione per il periodo 15.06.2020 al 15.10.2020 di due aree demaniali marittime (lotto a e lotto b) inserite all’interno del molo di sottoflutto.


Premesso che:
– con Delibera della G.C. n. 43 del 30/04/2020 e successiva Delibera G.C. n.49 del 09/05/2020 è stato dato a questo Ufficio l’atto di indirizzo per la predisposizione del bando per l’affidamento in concessione a carattere stagionale di aree demaniali marittime inserite all’interno del molo di sottoflutto sul litorale del comune di Villa San Giovanni, per la stagione balneare 2020, sulla base dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione;

– con Decreto Legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, artt. 40, 41, e 42, e art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono transitate ai Comuni, ad eccezione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega;

– la Legge Regionale n. 17 del 2005 e smi, art. 4, comma 1, recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo” ha conferito ai comuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative;

– il Comune di Villa San Giovanni è munito di Piano Comunale di Spiaggia adottato con delibera di C.C. n 17 del 14 aprile 2011 ed ha in corso di elaborazione la variante dello stesso piano, il cui iter di approvazione non si è ancora concluso subendo dei rallentamenti anche conseguenti all’intervenuta emergenza sanitaria da COVID 19 ;

Visti:
– l’art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 40, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993
n. 494, che individua, tra l’altro, le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali
marittimi;

– la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 16 “Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di
concessioni demaniali marittime” che ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R.
17/2005 (BURC n. 44 del 9 maggio 2017) come di seguito:
L’articolo 14 della L.R. n. 17/2005 “Norme di salvaguardia” come sostituito dalla suddetta legge Regionale
n. 16/2017, testualmente recita:

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all’entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo
le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali
marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell’approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:
a. concessioni demaniali marittime stagionali:
a.2) per l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l’installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni.

3. Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del “Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione”.

– Le modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2005, apportate con L.R. n. 16/2017, come di seguito:
Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.”.

Visti inoltre:
– l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”;

– l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), la quale sancisce che qualora il numero delle
autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

Considerato che:
– le concessioni demaniali per finalità turistico ricreativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);

– la normativa europea e la costante giurisprudenza, quindi impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime che avranno una durata limitata adeguata all’investimento proposto e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

– la procedura relativa all’approvazione della variante del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Villa San Giovanni, adeguato alle numerose istanze emerse dalla cittadinanza nei focus all’uopo dedicati, nonché alla possibilità dell’Amministrazione villese di estenderne l’offerta, in termini di servizi, grazie alla consegna di nuove aree, interessate da attività di ripascimento e quindi inizialmente escluse dall’attività di Pianificazione, così come previsto dal P.I.R., a tutt’oggi è in via di definizione;

– l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ritiene di dover promuovere la presente procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione stagionale di lotti di demanio marittimo, per la stagione balneare 2020, al fine di incentivarne l’offerta turistica nel territorio comunale;

Visti ancora:
– il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;
– il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione , approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
– il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – “Testo Unico sugli Enti Locali”;
– il D.lgs. del 06.09.2001 n. 159 e s.m.i. – “Codice Antimafia” .

Avvisa che
il Comune di Villa San Giovanni, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito denominate C.D.M.) con finalità turistico ricreative, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, intende assegnare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, per la sola stagione balneare 2020, nelle località e per i lotti e le aree più avanti indicati e rappresentati in apposita planimetria, in conformità alle disposizioni in materia attualmente vigenti e nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario, più precisamente:
Lotto A: Specchio acqueo Interno al molo sottoflutto di mq 9.945,00 , come meglio indicato in planimetria
allegata (tav.A), nonché area a terra (ciglio banchina) di mq 400 per servizi indispensabili e mq 100,00 per
allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a mq 500,00.
Lotto B: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto d i mq 18.663,00, come meglio indicato in planimetria
allegata (tav.A), nonché area a terra ( ciglio banchina) di mq 577,95 per servizi indispensabili e mq 200,00
per allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a 777,95.

Allegati
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