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Bambini autistici – Nuova Ordinanza del Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni


Si riporta di seguito l’Ordinanza n.122  –  1 Aprile 2020 del Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni

IL SINDACO F.F.

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13,pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 dell’1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”,pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell’11marzo 2020, con il quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17marzo 2020;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, del 18 marzo 2020 n.15350/117;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22 marzo 2020,recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Viste le proprie ordinanze sindacali in merito;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus, in uno con l’esigenza di garantire i servizi essenziali alla vita delle persone;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, sono state assunte iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Rilevata comunque la necessità di tenere conto, pur nell’ambito dell’obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, di situazioni particolari conseguenti a condizioni cliniche in cui la persona ha bisogno, dal punto di vista terapeutico, di mantenere stabili, quanto più possibile, le sue routine quotidiane, che prevedono anche passeggiate all’aria aperta in contesti isolati;

Evidenziato che l’Amministrazione Comunale intende andare incontro alle esigenze sopra descritte e manifestate da genitori e Associazioni di riferimento mettendo a disposizione un’area di proprietà comunale idonea per le finalità richieste, dando seguito così anche alla istanza trasmessa all’Ente in data 28 marzo da parte dell’Associazione Due Soli Onlus che ha ulteriormente evidenziato le problematiche cui vanno incontro, ed in particolare i rischi della gestione dei comportamenti auto ed etero lesivi per le persone con disturbi dello spettro autistico presenti nel proprio domicilio a seguito della rottura della routine quotidiana determinata dalla chiusura delle scuole e dei centri riabilitativi e sportivi ;

Considerato che il Lungomare Fatamorgana – Cenide, possiede le necessarie caratteristiche funzionali in quanto recintato, dotato di spazi ampi e facilmente ispezionabile da parte delle Forze dell’ordine;

Considerato che l’art. 3 della Costituzione, ricalcando le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

ORDINA

Art. 1
È consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da disturbo dello spettro autistico certificato dall’autorità sanitaria e dal quale derivino problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto ed etero lesivi, di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione sul Lungomare Fata Morgana-Cenide, al solo scopo di consentire la migliore gestione degli aspetti di salute e di comportamento auto ed eterolesivi.

ART. 2
Le situazioni di cui all’art. 1 sono certificate dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che hanno in carico la persona con autismo o da certificazioni pregresse che attestano la condizione e quindi la necessità.

Art. 3
La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 1 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

ART. 4
La presente ordinanza è pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente e su Albo Pretorio e notiziata alle Autorità di controllo presenti sul territorio

01/04/2020                                                                                                        Il Sindaco F.F. D.ssa Maria Grazia Richichi

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